venerdì 30 gennaio 2026

LA CRICCA FORENSE PROCESSA ANCHE I MORTI : 23 ANNI DOPO

 


[ Medioevo : quando si processavano i cadaveri. ] 

Pordenone, 30.1.2026

AL

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

AL PRESIDENTE DEL CNF

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN FASE DI APPELLO

NR. +++++++RG –

RICORRENTE AVVOCATO EDOARDO LONGO VS COA DI PORDENONE

UDIENZA +++++++2026 SENZA PRESENZA DELLE PARTI

MEMORIA DIFENSIVA

ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA’

E  DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE

 

1)      “ Tu uccidi un uomo morto”. Con questa famosa frase Maramaldo venne apostrofato da un combattente ormai ferito a morte in combattimento. Ritengo questo  il “ precedente “ più opportuno da ricordare in questo caso , dove si vuole processare uno sfortunato avvocato perseguitato a 23 anni di distanza dai fatti in contesto , quando ormai la prescrizione è maturata non una ma tre volte , la condanna penale cui si riferisce annullata dalla corte di cassazione e nel frattempo il poveraccio di turno pure cancellato dall’ albo degli avvocati dal 21.3.2024, data dell’ equinozio di primavera di due anni fa. Siamo tornati al Medioevo, quando si processavano i morti in nome di un accanimento che sconfina abbondantemente nel delirio di onnipotenza  ? Direi proprio di sì.

2)      Pertanto il sottoscritto, che ha tutto il diritto di informarne chi lo processa da morto  ed oltre ogni limite di decenza cronologica, comunica :

I.                    LA IMPROCEDIBILITA’ della presente azione disciplinare in fase di appello perché il sottoscritto è cancellato dall’ albo degli avvocati di Pordenone con decreto del 29.12.2022 qui allegato e passato in giudicato il 21.3.2024. Il sottoscritto si trova in stato di “ cancellazione per il periodo di detenzione con diritto alla immediata reiscrizione”. Benchè ritornato in libertà da tre anni , ancora attendo che il COA di Pordenone mi reiscriva cessando una condotta illegale e scandalosa. Riporto il dispositivo del decreto :



Ma mentre mi si blocca da tre anni il diritto di riprendere il mio lavoro, non ci si fa scrupolo di processarmi anche se non iscritto e quindi del tutto estraneo alla vostra giurisdizione disciplinare. Il vostro concetto di diritto e legalità fa acqua da tutte le parti.

Pertanto, la Vostra pretesa di esercitare la giurisdizione disciplinare su una persona che non è attualmente iscritta ai Vostri albi, deve cessare immediatamente come è cessata la mia iscrizione , pena la commissione da parete vostra  di un raccapricciante abuso ed accanimento.

Con l’ occasione sottolineo anche che , essendo in stato di libertà personale dal 1.3.2023( e anche la pena finale eseguita in stato di libertà personale è finita in data 15.12.2025 )  ho diritto alla reiscrizione all' albo da quella data o quanto meno dal 21.3.2024 quando la cancellazione è passata in giudicato.

Ciò nonostante, del tutto illegalmente, il COA di Pordenone, con speciosi pretesti continua a negarmela e addirittura preme pure perché venga discusso il presente procedimento.

Tutto ciò fa schifo e grida  vendetta al cospetto  Dio.

 


 [ Maramaldo che pugnala un morente ]

II.                 LA PRESCRIZIONE DELLE ACCUSE DISCIPLINARI. La vicenda dedotta nel presente giudizio risale alla primavera del 2003 ed è in tutta evidenza prescritta : non una volta  sola, ma prescritta tre volte.  La sentenza disciplinare di primo grado [ due mesi di sospensione dalla professioneNDR]  andrà dichiarata nulla per questa evidente ragione che, al pari della pregressa eccezione di improcedibilità, deve essere rilevata anche d’ ufficio dall’ organo giudicante.

3)      Debbo anche sottolineare alcune cosette, per dimostrarvi che questo vostro accanimento sconfina in dimensioni allucinanti, superiori anche all’ accanimento giudiziario dello Stato.

Non solo sono passati 23 anni dai fatti oggetto dall’ esposto, ma lo stesso pubblico ministero della procura della repubblica di Pordenone , contestualmente all’ esposto ebbe a denunciarmi per una fantasiosa accusa penale.

4)      Dopo due gradi di processo in cui ha goduto di sentenze di favore che gli hanno permesso di lucrare oltre 20.000 euro di danni inesistenti  ma compiacentemente concessigli a mie spese dai suoi colleghi magistrati, la Corte di Cassazione mise nel 2017  la parola fine a questa mattanza indecente , annullando finalmente tutto il procedimento in cui , per compiacere il collega,  il giudice di primo grado mi aveva negato la presenza del mio difensore fiduciario, convocando da Pordenone a Bologna in fretta e furia e a mia insaputa il mio ex difensore che avevo revocato in quanto in palese odore di infedele patrocinio nei miei confronti e che compiaceva spudoratamente il mio avversario togato .

5)       Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il mio difensore subentrante  non avesse diritto a un rinvio dell’ udienza pur essendo alle soglie del parto e avrebbe dovuto, secondo quel novello Erode, presentarsi in udienza da Udine a Bologna, il giorno del parto, per celebrare la gloria del pubblico ministero pordenonese in udienza e a tal fine  rischiare così la vita della piccola che portava in grembo.  Quel difensore ovviamente non presenziò per non pregiudicare la vita sua e della bimba, che nacque sanissima  il giorno dopo quello schifo di udienza . Quel difensore era mia moglie  e la bimba che nacque era la mia prima  figlia che ora ha diciannove  anni.

6)      La Corte di Cassazione  non ebbe esitazioni a dichiarare legittima l ' assenza del vero difensore e nulla la condanna a due anni che il giudice – Erode pronunciò quel giorno, senza il mio difensore e assistito da un avvocato infedele. Lo stesso pubblico ministero dovette prendere atto e restituirmi i 20.000 euro ( con gli interessi) che Erode, tramortendomi, mi aveva sfilato di tasca per riempire le tasche del suo collega. Un bello schifo, vero ?

7)      Ora , dopo 23 anni , io debbo essere processato ancora in sede disciplinare ?

8)      Mia figlia, nata il giorno dopo quell’ orrendo processo annullato da giudici sani di mente , sta per andare all’ università e voi ancora andate discettando di farmi pagare una sanzione disciplinare, per un processo penale nel quale sono pure stato assolto ?

9)      Non credo ci sia persona normale e di sentimenti civili che non possa non vedere l’ abiezione di questa pretesa.E debbo essere condannato disciplinarmente ?Tutto questo ha solo un nome : ACCANIMENTO INCIVILE . Neanche lo Stato è così accanito, ma lo sono invece  i miei ex colleghi. Più orribili di Torquemada e Beria.

10)  L’ orrore che desta tutto questo accanimento a 23 anni di distanza e nei confronti di chi non è più neanche soggetto alla Vostra claudicante giurisdizione mi impone di segnalare il tutto anche al Ministro della Giustizia per i provvedimenti che riterrà di voler prendere. Credo che anche in questo schifo di Italia sia immorale e indecente processare un cittadino dopo 23 anni dai fatti.

11)  Non solo : segnalerò questa vergognosa vicenda anche all’ opinione pubblica che segue il mio caso, nonché lo segnalerò alle organizzazioni politiche che già manifestano a mio favore avanti al tribunale di Pordenone per protestate perché, pur avendo io diritto a esercitare la mia professione  da quando sono stato scarcerato TRE ANNI FA, ancora i vostri amici e colleghi  me lo  negano con una arroganza e uno spregio della legge che desta scandalo. Enorme scandalo .

12)  Ciò esposto, il sottoscritto ritiene che per uno straccio di giustizia così raro in questa Italia, il CNF abbia  il dovere giuridico e morale di dichiarare la improcedibilità della azione disciplinare in oggetto e dichiarare nulla la relativa sanzione disciplinare per intervenuta prescrizione. Direi che dopo 23 anni non chiedo troppo. O no ?

13)  Mi riservo anche  il successivo ricorso avanti alla Corte di Cassazione.

Avv. Edoardo Longo

 

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