AL
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI
TRIESTE
RECLAMO
AVVERSO
MANCATA
CONCESSIONE
DI LIBERAZIONE ANTICIPATA
Il
sottoscritto AVV. EDOARDO LONGO in proprio
ESPONE
:
1)
Il sottoscritto ha svolto istanza di
liberazione anticipata per il quinto semestre di pena espiata ( allegato 1) – dal
30.06.2024 al 30.12.2024 -
2)
Alla presente istanza, respingeva la
richiesta il giudice di Udine dichiarandola “ inammissibile” pretendendo di
appoggiare siffatto giudizio illegittimo
su un infondato parere incompleto di relazione di buona condotta
espresso da ( …) di UEPE – Udine richiamato in motivazione
3)
Interpone il sottoscritto impugnazione
ritenendo illegittimo ed errato il decreto qui impugnato per le seguenti
MOTIVAZIONI :
1) ERRATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ IN QUANTO TRATTASI DI RIGETTO .NEL MERITO.
1) Il
rigetto qui impugnato è qualificato come rigetto per “ inammissibilità”. Si
ritiene, con buon fondamento giuridico, che tale qualificazione sia errata e
che il rigetto sia stato effettuato nel merito e pertanto la
presente impugnazione non possa essere rigettata in quanto rivolta verso un terzo
genere di decreti ( oltre all’ accoglimento e al rigetto) per il quale
non sarebbe prevista la presente impugnazione. Contrario alla legge e contrario
al contenuto del rigetto, sarebbe
qualificare detto rigetto per ragioni di inammissibilità e la presente
impugnazione dovrà correttamente essere indirizzata al tribunale di
sorveglianza con fissazione di udienza per la discussione della stessa, come
previsto dalla legge per i respingimenti nel merito.
2) I
motivi a suffragio del presente capo di doglianza sono i seguenti :
3) La
istanza in oggetto è perfettamente identica a pregressa istanza ( allegato 3)
che è stata dichiarata ammissibile ed accolta. Al di là della valutazione nel
merito la logica non consente di dichiarare, nel caso di due istanze eguali
ritualmente proposte, di accogliere la prima e di dichiarare “ inammissibile”
la seconda, per cui il rigetto attuale è a tutti gli effetti un rigetto (
infondato) nel merito.
4) Il
DL del 4.7.204 nr. 92, nel riformare la normativa in punto “ istanze di
liberazione anticipata”, oltre a fissare l’ obbligo per il giudice di dare una
valutazione finale sui semestri di pena eseguiti dal condannato , ha
però introdotto una figura nuova di istanza proponibile dal condannato stesso
in ogni momento della esecuzione penale nel caso di esistenza di uno specifico
interesse dello stesso. E’ evidentemente il caso di questa istanza. La
legge stessa ( art. 5) stabilisce che lo specifico interesse sia indicato a
pena di inammissibilità. E’ evidente che , il soddisfacimento di questo
requisito ben presente in questa istanza ( e in quella identica precedente) rende
ammissibile l’ istanza stessa e non è permesso inventare criteri di
inammissibilità non previsti dalla legge ed in violazione , a tutti gli
effetti, della stessa, onde bypassarne i precetti. L’ istanza in oggetto è
ammissibile.
5) Né
vale con riferimento a questa istanza la giurisprudenza evocata nell’ impugnato
decreto: essa infatti non trova applicazione nel caso di specie. Prima di tutto
perché essa è antecedente alla novella legislativa del 24 e si riferisce alla
possibilità di postergare all’ infinito all’ infinito le istanze di liberazione
anticipata previste fino al 2024 ad nutum del condannato ,
possibilità ora abrogata, ma ovviamente non può fare riferimento all’ ipotesi
di istanza per “ specifico interesse” che richiede in re ipsa una immediata
decisione, tanto più che lo specifico interesse qui attivato è qui quello
legato alla possibilità di lavorare, diritto costituzionalmente garantito e
quindi privilegiato rispetto ad altri e non solo : la possibilità di lavorare è
una valore che in tema di esecuzione penale torva la massima tutela e deve
essere favorito in ogni modo dal giudice di sorveglianza perché il lavoro è un
valore educativo e la esecuzione di una pena impone che si debba dare spazio
estremo alla volontà di lavorare del condannato che va sostenuta, aiutata,
premiata e non castrata. Non solo : il condannato ha pure il dovere di lavorare
ed a maggior ragione la sua volontà in tal senso va sostenuta e non vanno posti
ostacoli che rendano gravoso al condannato il diritto al lavoro e
conseguentemente il rispetto delle medesime prescrizioni penali . la decisione
sulla istanza de quo va presa e non postergata all’ infinito perché un tanto è
contrario alla legge, al sistema di esecuzione penale, alla Costituzione e al carattere rieducativo cui deve tendere
ogni pena.
6) Che si tratti di rigetto nel merito e non di inammissibilità è inoltre confermato dal fatto che il giudice si richiama proprio al parere negativo espresso da UEPE ( ad opera del funzionario XY) alla riconoscimento della validità dell’ interesse particolare oggetto della presente istanza : richiesta di liberazione anticipata da spendere per favorire la reiscrizione professionale nell’ ambito lavorativo del sottoscritto esercitato per 41 anni. Tale parere espresso da UEPE è peraltro illegittimo ed infondato come si vedrà più avanti.
2) VIOLAZIONE AL DIRITTO DELLA DIFESA.
7) Prima
di passare alla contestazione del parere di UEPE, ripreso pari pari dal Giudice
con tanto di virgolettato va necessariamente svolto in via preliminare
il presente motivo di doglianza. Non è stato consentito al sottoscritto potersi
difendere dalla “segnalazione “ pervenuta a UEPE da parte del consiglio
dell’ ordine forense della città di Pordenone dove il sottoscritto aveva
inoltrato domanda di re-iscrizione all’ albo dove era stato iscritto per 41
anni fino alla cancellazione amministrativa provvisoria disposta nel dicembre
2022 , quando fu cancellato provvisoriamente ( cfr allegato 2 , decreto di cancellazione
del 29.12.2022 , medesimo COA, altro presidente) per la durata del periodo di
detenzione , conclusosi il 1.3.2023.
8) Nella
“ convocazione “ accennata al sottoscritto non fu consentito da Bonura
leggere detta segnalazione per poter ad essa replicare. Senza aver letto la “
segnalazione” e senza aver ancora letto la nota UEPE 13.3.2025 ( la
ristrettezza del termine per l’ impugnazione preclude al momento tale
possibilità al sottoscritto che integrerà con note successive le sue deduzioni)
non è possibile al sottoscritto entrare nel merito del punto. Posso solo al
momento sottolineare che il perno della infondata “ segnalazione” non riguardava
condotte del sottoscritto – tanto meno condotte illegittime – ma solo la
legittima attività politica di un soggetto terzo , estraneo al
sottoscritto, la associazione “ Autorità Dogale” di Venezia.
Attività politica ( volantinaggi) a cui il sottoscritto era estraneo e non
aveva preso parte. Ricadute negative in capo al sottoscritto per attività (
legittime , peraltro ) poste in essere da terzi , mi sembra, questo sì,
inammissibile in uno stato democratico, nonché indice molto preoccupante di
assoluta “insofferenza” nei confronti di attività politiche legittime ed
espressione di uno stato democratico : una insofferenza verso prassi
politiche libere e democratiche che non
dovrebbe albergare negli animi e nelle prassi di esponenti istituzionali della
repubblica italiana .
9) Il
sottoscritto non è stato messo da UEPE nella condizione di potersi difendere da
detta assurda “ segnalazione” di cui si intuiscono i profili di
illegittimità , in quanto non gli è stato concesso il pacifico diritto ad
averne copia ai fini di tutela. Poiché si tratta di una contestazione avvenuta
in ambito di esecuzione penale e poiché si tratta di diritti di massimo grado in uno stato di diritto quali la
libertà personale e il diritto al lavoro, è pacifico che è diritto del
richiedente avere copia di detti documenti per poter replicare.
10) Ciò
non è stato permesso e il risultato è questa anomale decisione illegittima di rigetto della
richiesta di liberazione anticipata, pronunciata senza che UEPE mi abbia
consentito di poter replicare adeguatamente al magistrato, il solo a cui
riconosco il diritto di decidere sulla mia libertà.
11) Ripercorro brevemente l’ iter delle mie vane richieste di legittime copie :
a) ho
svolto istanza di copie al Giudice ( allegato 4) che ha comunicato che non era
nelle disponibilità del fascicolo del suo ufficio detto carteggio e che la
istanza andava svolta dove era conservato,
b) Ho svolto allora istanza 19.2.2025 a … – UEPE, ma la mia istanza trasmessa in raccomandata postale ( all 5) non fu mai ritirata da UEPE , tanto che 30 giorni dopo , mi venne restituita per “ mancato ritiro – compiuta giacenza “ .
c) Come
da attestazione postale, la mia istanza di venne restituita in data 13 marzo, per cui non
corrisponde al vero quando affermato da XY – UEPE di aver dato riscontro alla
mia istanza, dal momento che non aveva ricevuto la stessa per mancato ritiro
come affermato nella sua relazione del 15 marzo. XY ha solo ricevuto il mio
sollecito di riscontro del 7.3.2025 (
allegato 6) con cui sollecitavo una decisione in ordine alla mia istanza,
credendo in buona fede che UEPE avesse
ritirato la mia istanza che invece mi è poi tornata indietro.
d) Attualmente UEPE dovrebbe ( ammesso che la abbia ritirata, a tutt’ oggi non ho ancora ricevuto il talloncino di ricevuta) aver ricevuto la mia seconda istanza del 9 aprile scorso, cui sicuramente non darà riscontro, atteso che nel frattempo è stata emessa la decisione del Giudice senza che io medio tempore sia stato messo da UEPE in condizione di potermi difendere e di poter replicare ad ella ed alle farneticazioni del COA di Pordenone. Ma io non intendo desistere dal mio diritto alla difesa ed insisto per avere i documenti che mi hanno accusato in qualche modo e sia pure ingiustamente e fuor di ogni decenza e per i quali sono stato brutalmente convocato ed interrogato. Non sono un suddito, sono un cittadino di uno stato che voglio sperare sia ancora uno stato di legalità e diritto. Che cosa c’è scritto in quel carteggio “COA – XY – UEPE” che non si vuole che io legga, ma che mi si contesta con durezza ?
3) INFONDATEZZA ED ILLEGITTIMITA’ DELLA MOTIVAZIONE DI DINIEGO IN PUNTO “ MOTIVAZIONE PERSONALE”.
12) Questo è il punto che qualifica come rigetto
la decisione qui impugnata in quanto è stato accolto dal Giudice per respingere
la mia istanza. Ho già detto che non mi è stato possibile difendermi dalla segnalazione
farlocca e per converso dalla relazione UEPE che la fa propria negandomi il
diritto al riconoscimento di un semestre di buona condotta.
13) Ritengo
non solo ingiusto ma anche offensivo qualificare come “ strumentale ad
una battaglia” il riconoscimento della mia buona condotta con
relativo sconto di pena. Cominciamo col dire che se buona condotta c’è – e
nessuno lo ha messo in discussione – non si capisce perché essa
non debba essere riconosciuta e solo perché sarebbe un riconoscimento sgradito
a qualcuno, evidentemente l’ autore
della “segnalazione “. Peraltro,
ogni ritardo nella concessione della richiesta di liberazione anticipata
ritarda la possibilità di integrare istanze di reiscrizione e di deposito di
atti connessi alle stesse in varie fasi di impugnazione, esponendo il
ricorrente a ritardi nella ripresa del proprio lavoro e/o reiezioni di
istanze/impugnazioni per difetto di documentazione difensiva, perenzioni,
decadenze .
14) Non solo. Il mio diritto al lavoro è un diritto sacrosanto e ad esso è finalizzata la istanza di liberazione anticipata. . Se non lavoro, lo Stato potrebbe anche avere il diritto di risbattermi in galera. Ho 67 anni , due figlie in età scolare da mantenere ( non cito me stesso perché non ho mai avuto pretese di tenori di vita elevati e potrei da solo anche sopravvivere in qualche modo con la mia futura pensione di 600 euro mensili…. ), ho dedicato la vita alla famiglia, al lavoro e alla cultura, è un anno che non posso lavorare per avendone diritto per legge e per decreto 29.12.2022 di cui qui allego il dispositivo ( testo integrale allegato 2) passato in giudicato e che l’ attuale presidente del COA si rifiuta di mettere in esecuzione. E’ chiarissimo :
15) Non è legittimo negare un riconoscimento di
buona condotta che è ovviamente giovevole per una reiscrizione e non è “ strumentale” ad altro che a
poter lavorare. Non può UEPE frapporre ostacoli ad istanze legittime che
servono a poter lavorare. Si consideri anche che io ho interesse ad una
riduzione rapida del fine pena a fini di reiscrizione proprio alla luce di
quanto dichiarato in una delle sue ordinanze da detto COA, ove accenna al fatto
che nuova istanza di reiscrizione verrebbe riconsiderata a esecuzione penale
conclusa. A tal fine per chiedere un chiarimento su un punto fondamentale come
questo, ho svolto la istanza del 14. 1.2025. Rimasta assolutamente senza risposta
da parte del destinatario, tanto che ho dovuto svolgere solleciti via PEC e via
raccomandata ( allegato 10). A tutt’ oggi nessuna risposta. Che tale
comportamento sia inqualificabile , oltre che di crudeltà efferata, ne fanno fede i 2 esposti
disciplinari che ho interposto al Visentin e di cui agli allegati 8 e 9.
Sostenere che tutto ciò sia “strumentale ad una battaglia”
è ingiusto, sbagliato, offensivo verso chi si trova nella mia precaria e
disagiata situazione. A meno che non ci si riferisca alla battaglia del
lavoro…. Che nessuna istituzione pubblica , penitenziaria o penale può
sabotare. O mi sbaglio ?
16) Sottolineo
come le condanne da me inflitte dalla repubblica italiana non contengano in
alcun modo limitazioni all’ esercizio della mia professione e lo stesso
tribunale di Sorveglianza di Venezia/Padova mi scarcerò nell’ ormai lontano
marzo 23 proprio perché disponevo di un lavoro, del MIO
lavoro autorizzandomi senza riserve a
svolgerlo, con ciò chiaramente e indiscutibilmente riconoscendo che non vi è
nesso è legame fra i fatti di cui alle condanne e l’ esercizio della
professione da parete mia , le condanne che io ho patito non sono in alcun modo
ostative all’ esercizio della professione
forense.
17) Aggiungo
anche che una decisione in materia di re-iscrizione non è mai definitiva ed io
ho il diritto a svolgere ulteriori istanze, come pure a produrre ogni
documentazione a me favorevole in ogni stato e grado di queste vertenze. Negarmi questo diritto e
rinviando alle calende greche ogni valutazione “ decidendo di non
decidere” equivale non a una
posizione equidistante, ma a voler
concedere sotto traccia un sostegno alle posizioni a me avverse. Significa negare
un diritto come pure già mi è stato negato il diritto alle copie di atti su cui
replicare e difendermi. Mi pare una pessima abitudine. Vorrei capire quale sia
l’ insegnamento educativo che io,
miserabile condannato senza
riscatto , debba trarre da questo atteggiamento….Mi
sfugge, francamente, ma sicuramente non ha molto a che vedere con il principio
di venire incontro a chi si comporta bene.
4) OMESSO ACCERTAMENTO IN PUNTO “ BUONA CONDOTTA”.
18) Nell’
ordinanza qui impugnata , UEPE sostiene che non le è stato possibile svolgere
una relazione sulla condotta del sottoscritto perché UEPE è “ oberata”
di pratiche più urgenti. Mi permetto solo di sottolineare come la mia istanza
sia del 30 dicembre, 2024 . Sono certo che il giudice abbia incaricato della
relazione UEPE subito dopo la mia istanza e del resto, anche senza istanza, UEPE era tenuta comunque alla relazione di
fine anno 2024. Sono già passati 4 mesi, un po’ tanti. Diciamo più
correttamente che è mancata la volontà di farlo. Evadere l’ incarico 4 mesi fa
al volo era sicuramente chiedere l’ impossibile, evaderlo 3 – 4 mesi dopo e con il solo riferimento del giugno-dicembre
2024 mi sembra un obiettivo facilmente
raggiungibile, anche nelle condizioni più estreme : ma se non era possibile una relazione inerente sei
mesi dell’ anno scorso adesso, come potrebbe essere possibile una
relazione con una osservazione doppia
fra due mesi ? Io penso che questa situazione andrà a definirsi solo vero la
fine dell’ anno 2025, quando la legge impone una decisione finale sulla
liberazione anticipata imponendo dei termini perentori.
19) Il
mancato accertamento della buona condotta, elemento necessario – oltre all’
esistenza del motivo personale - per la
valutazione dell’ istanza in oggetto, induce ulteriormente a richiedere l’
annullamento della impugnata decisione.
20) Ma
c’è anche una considerazione conclusiva : poiché, è evidente ( lo scrive senza
riserve) che per XY – UEPE
la concessione della liberazione anticipata è una jattura in quanto il
sottoscritto utilizzerebbe la certificazione di buona condotta nell’ ambito
della reiscrizione all’ albo professionale , è detto beneficio è stato negato
proprio per questo illegittimo motivo
che grida vendetta al cospetto di Dio , poiché il sottoscritto non desisterà
certo dalle istanze di reiscrizione fino a quando non sarà reiscritto come ha
diritto ad esserlo, chi garantisce che un domani, pur avendo maturato ulteriore
buona condotta oltre a quella che Bonura – UEPE si è rifiutata ora di
certificarmi , quest’ ultima funzionaria
non continui a negarmi il beneficio dal
momento che sarà certamente utilizzato da me anche a tal fine lavorativo, magari negando una buona condotta cristallina che
ho sempre tenuto ? Il quesito è molto
serio perché a mio avviso non vi è più garanzia di imparzialità della
funzionaria UEPE “ assegnataria” della mia povera persona, perché costei ha sposato in
tutta evidenza le posizioni del COA che osteggia in tutti i modi la mia reiscrizione, benchè atto dovuto . negare un beneficio cui un malcapitato
ha diritto perché detto riconoscimento è osteggiato da qualcuno, è un fatto
gravissimo. Ed è sulla base di queste inaccettabili argomentazioni che oggi questo beneficio mi è
stato scandalosamente negato. E domani ? Io vorrei che lo
Stato mi tutelasse . E’ inquietante che la citata funzionaria abbia scritto
proprio così : “ E’ inopportuno concedergli la liberazione anticipata perché
essa verrebbe utilizzata strumentalmente contro l’ ex ordine di appartenenza”. Ma
certo che la utilizzerò, per riprendere a lavorare, non è mica un crimine. Perché non dovrei “ spendere” una buona
condotta nell’ esecuzione della pena per riprendere il lavoro ? . Devo quindi temere che
mi si negherà ancora il mio diritto, come ha già fatto in questa circostanza ? Il mio utilizzo della liberazione
anticipata a fini di ripresa lavorativa non è un mistero, è legittimo, tanto più che nella mia domanda di
reiscrizione del novembre scorso ( allegata), trasmessa al Giudice nel dicembre
risulta scritto chiaramente che avevo allegato le certificazioni della buona
condotta.
21) La preoccupazione espressa sopra non è né peregrina, né gratuita, né eccessiva, sol si consideri – al netto di altre osservazioni che non è al momento questa la sede in cui esporre – quanto segue :
a)
È stato rifiutato illegittimamente l’ accesso agli atti del procedimento ( id
est della “segnalazione”
COA) fatto inaudito, dopo che è stato
evidenziato (allegati 4 e 5 ) come detto atto integri la ricusabilità dell’
ente COA in quanto non ente imparziale,
con ciò pesantemente danneggiando il sottoscritto nella sua pratica di
reiscrizione amministrativa all’ albo professionale, che non ha potuto svolgere
detta eccezione che gli avrebbe consentito di far valutare la propria istanza
di reiscrizione da un organismo terzo ed imparziale, oltre a danneggiare il
diritto del ricorrente a rivolgersi all’ autorità giudiziaria per molto
probabili espressioni diffamatorie o minatorie profferite dal COA in detto
carteggio. Il diritto di accesso alla giustizia non è negato ad un cittadino condannato
a cui non sono sottratti i diritti civili e la personalità giuridica.
b) E’
stata rifiutata pretestuosamente la concessione della liberazione anticipata,
dal momento che essa sarebbe stata utilizzata
ovviamente ai fini della
reiscrizione all’ albo professionale , ritendo quest’ ultima “ attività strumentale”,
nonostante il diritto al lavoro sia garantito dalla Costituzione e sia un
diritto/dovere del condannato obbligato – giustamente – al mantenimento di sé e
della propria famiglia con l’ attività lavorativa, peraltro svolta dal
sottoscritto in forma continuativa fino al 21 marzo 2024, data di esecutorietà
della cancellazione amministrativa con relativo diritto alla reiscrizione, così
come garantito e cesellato nella medesima delibera esecutiva del 29.12.2022 (
allegato 2).
Tutto ciò premesso , il sottoscritto
RICORRE
Al tribunale di Sorveglianza di Trieste affinchè, in accoglimento del presente ricorso, qualificata correttamente la decisione impugnata come rigetto nel merito e non declaratoria di inammissibilità, proceda come per legge alla fissazione di udienza, e successivamente voglia accogliere il presente ricorso concedendo la richiesta liberazione anticipata per il semestre GIUGNO – DICEMBRE 2024, con le statuizioni conseguenti e un tanto nel termine utile per fruire utilmente del beneficio, anche ai fini delle esigenze professionali avanzate nella istanza.
Ad istruttoria si richiede: l’ acquisizione medio tempore del relativo fascicolo presso il Giudice di Sorveglianza comprendente anche la relazione UEPE del 13.3.2025 e il citato documento con allegati ivi chiamato come “ segnalazione del consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone”. Con ovvia concessione di un termine medio tempore per permettermi l’ esercizio del diritto alla difesa.
Con ogni più ampia riserva di tutela.
Pordenone, 15.04.2025
Avv. Edoardo Longo
Nessun commento:
Posta un commento