giovedì 30 ottobre 2025

DOVE SI PARLA DI PESCI, TESTE E CANCELLIERI

 


Quello che vedete sopra è un estratto di un decreto di liquidazione di competenze legali da parte del Giudice dell’ udienza Preliminare di Trieste che mi è stato notificato alcuni giorni fa . Vi ha provveduto un Giudice appena designato a quell’ incarico e proveniente da altra sede giudiziaria. Liquidazione anche molto corretta ed equilibrata, giunta anche a fagiolo , dal momento che la riconversione coatta da avvocato ad editore, a cui sono stato costretto dallo scippo con destrezza zingaresca del mio lavoro effettuato dagli ordinistici pazzi di Pordenone , non ha certo giovato al bilancio  della mia famiglia, in tempi per di più  in cui la gente, piuttosto che leggere un libro – e  pure controcorrente ! – preferirebbe recidersi i testicoli….

Ma non è su questo che intendo richiamare la vostra attenzione, ma su un inciso, apparentemente irrilevante, dell’ onesto Giudice. Leggiamo : “L’ istanza di liquidazione degli onorari è stata presentata dall’ avv. Edoardo Longo in data 15.2.2022 è stata trasmessa dalla cancelleria a questo Giudice il 19.09.2025”.

Capito l’ arcano ?

I solerti cancellieri del tribunale di Trieste  hanno imbucato in un cassetto la mia istanza di liquidazione per circa tre anni e sette mesi senza passarla al giudice per la liquidazione. Quasi 4 anni in cui io dovevo essere pagato e si sono ben guardati dal farlo ! I cancellieri ? Sì, a meno che non si pensi che il Giudice precedente, assegnato ad altre funzioni questa estate, non sia stato lui ad imboscarla, in odio al sottoscritto. Entrambe le ipotesi hanno la medesima possibilità di essersi realizzate, io non ho la sfera di cristallo per sapere cosa sia successo in questi quasi quattro anni in cui non ho avuto neanche modo di sollecitare gli ignoti farabutti . Ma comunque sia andata, il risultato non cambia  ed in ogni caso , come dice il proverbio , il pesce puzza sempre dalla testa… Ho dovuto aspettare l’ arrivo di un nuovo pesce, - pardon ! – magistrato,  evidentemente estraneo alla cricca che fa di tutto per distruggermi, per avere il mio modesto compenso. Che Dio gli renda merito. 

E mi è andata anche bene , ragazzi : pensate che il ben noto tribunale di Pordenone, da me soprannominato Il Palazzo dell' Indecenza,  persevera ancora nella più assoluta noncuranza nel non pagarmi,  dopo oltre quattro anni dall’ ultima parcella inviata e nonostante plurimi solleciti, anche  recenti e quasi con il cappello in mano, come si usa dire e come è d’uopo faccia un lurido condannato  come me, per poter sperare nella  grazia sovrana  ! Ma a Pordenone  non mi basta aspettare il cambio del pesce : quando l’ immondizia puzza troppo, è inutile spostarla, bisogna  bruciarla.

Avv. Edoardo Longo




martedì 28 ottobre 2025

LE RADICI PROFONDE NON GELANO




Edoardo, caro amico, tu sei una persona coraggiosa, arrivo a dirti che sfiori l'eroismo per il lavoro di informazione che hai sempre fatto! È per questo che hai subito persecuzioni! Tu per l'editoria, noi per le nostre idee rivoluzionarie...

Un gruppo di camerati nazional-rivoluzionari degli anni ' 70

lunedì 27 ottobre 2025

QUANDO LA GIUSTIZIA DIVENTA INFAME

 


Il testo di alcune fortunate conferenze dell'avvocato Edoardo Longo sui riflessi illegali della normativa a favore dei "pentiti", ciò degli accusatori prezzolati da procuratori della repubblica di pochi scrupoli. Le conferenze qui riportate in testo scritto adattato, hanno la caratteristica di essere state pronunciate quando ancora l' uso illegale delle " confessioni" non era diventato un cancro della giustizia e bisogna riconoscere all' autore una certa dote di preveggenza. Qui troveremo esaminati i profili più inquietanti dell'istituto, pericolosamente spinto all' estremo da settori politicizzati della magistratura, nonchè l'uso illegale delle accuse prezzolate per distruggere personalità scomode ed invise alla lobby giudiziaria. 

Il testo analitico e teorico preceduto è da un recentissimo e articolato saggio dell' autore che ci documenta impressionanti casi, avvenuti a conoscenza diretta dell' avvocato Edoardo Longo, di testimonianze accusatorie false e prezzolate. Una documentazione inquietante, con atti giudiziari originari e documenti qui riprodotti da lasciare francamente sorpresi, con tracce di induzione alla falsa testimonianza da parte persone di pochi scrupoli. Una disamina sconvolgente del degrado attuale della magistratura italiana e dei suoi organismi collaterali quali l’ ordine degli avvocati  , che mal si distinguono  dalla criminalità organizzata.

 

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sabato 25 ottobre 2025

CHI RIEDUCA I RIEDUCATORI ?

 


Nei giorni scorsi ho pubblicato vari documenti ufficiali ( istanze , esposti al Ministro e così via) che attestano le pesantissime ed illegali pressioni effettuate dalla solita cricca forense  sull’ Ufficio Penale di Udine affinchè premesse perché i volantinaggi di Autorità Dogale smettessero, senza preoccuparsi di spingere così verso una revoca della misura di “ affidamento” spingendomi di nuovo in galera. Invito colto da Ufficio Penale con le modalità minacciose cbe ho  descritto e che giustificherebbe in modo fondatissimo  una mia denuncia per violenza privata o addirittura tentata estorsione, fuor di dubbio che ciascuna persona assennata  e con cognizione del codice penale qualificherebbe il colloquio del gennaio 2025 come tortura a tutti gli effetti di legge . L’ Ufficio Penale ha compito di relazione al Giudice di Sorveglianza sul comportamento del condannato e se del caso  documentare al giudice richieste di revoca della misura in essere. Il giudice dipende in sostanza da quanto gli dice l’ Ufficio Penale che ha, in realtà , ben più del giudice le chiavi della cella in mano. Come sapete, subito dopo il colloquio, il Giudice ha respinto la richiesta di sconto di pena che avevo avanzato a novembre, perché Ufficio Penale ha omesso la relazione sulla mia buona condotta ( vedasi mia impugnazione : https://monitore1980.blogspot.com/2025/10/giustizia-assente-non-giutificata.html  ) sostenendo anche che lo sconto di pena risultava dannoso per  l’ ente ordinistico e quindi non andava concesso. Tutto ciò perché io non mi ero piegato e avevo invitato Autorità Dogale a non piegarsi neanche loro  e che continuassero i volantinaggi, come è avvenuto. Ritorneremo in dettaglio sui profili ributtanti di questa vicenda.

Ai Lettori che mi chiedono quale esito abbiano avuto i miei esposti e segnalazioni al Ministro rispondo dicendo che non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale in proposito , ma che riscontro che - dopo la mia attività di segnalazione – non ho più rivisto la funzionaria XY e grazie a Dio  non la rivedrò mai più, visto che dal 15 dicembre non sarò più ostaggio della Anonima Giudiziaria. A dir il vero, non ho più rivisto nessuno dell’ Ufficio Penale, né mi hanno sottoposto più ad attività di volontariato di sorta. Anzi : a luglio il Giudice di Sorveglianza, senza attendere il parere di Ufficio Penale, mi ha concesso tutti gli sconti di pena in 48 ore dalla mia richiesta, bypassando totalmente l’ ufficio amico della cricca . A qualcosa sono evidentemente serviti  i miei esposti, anche se io penso che il killing argument che ha fermato questa excalation di ricatti e minacce sia stato il mio avviso che mi sarei presentato ad altri incontri con Ufficio Penale solo alla presenza di un Osservatore Internazionale da me incaricato  per relazionare  sulle illegalità che pativo ad enti internazionali sovraordinati  alla tutela dei cittadini oppressi da autorità che violino i diritti del cittadino. Dopo questo garbato avviso , sono spariti tutti. Peccato non aver registrato quel terribile colloquio del gennaio,  ma ho una prova indiretta derivante da una lunghissima  telefonata immediatamente successiva effettuata a testimone attendibilissimo e ovviamente indicizzata  nei tabulati telefonici . 

 


Se l’ attuale Giudice di Sorveglianza si è dimostrato onesto, competente ed imparziale , altrettanto non posso affermare circa il suo predecessore, che mi ha sempre negato gli sconti di pena, rinviandoli ipocritamente alla fine con l' obiettivo malcelato di " tenermi in ostaggio " di ogni  arbitrio ed abuso: se fosse andata così, a gennaio mi avrebbero potuto sbattere di nuovo in galera, perché non risultava accertata la mia ottima condotta, che invece era già stata premiata dal nuovo Giudice con lo sconto di 135 giorni . Non puoi ributtare in galera una persona che pochi mesi prima hai premiato con uno sconto enorme per buona condotta… L’ unica arma che avevano in mano i miei nemici era il diniego di altri sconti, diniego che avrebbe anche pesato in ambito di reiscrizione professionale, come è intuitivo, come invece pesano - e tanto, anche se risultano sgraditi alla cricca forense - i 225 giorni concessi, cioè il massimo possibile.

E’ quindi esistita  una triangolazione sotterranea  fra ente ordinistico- Ufficio penale – vecchio giudice di sorveglianza i cui vertici non sono stati ancora smascherati. Già questo e la vicenda delle minacce per il volantinaggio fanno capire che la repressione che sto patendo  è di natura politica e non certo per una comica natura criminale del mio agire, che non ho mai avuto : sono stato pesantemente minacciato per un VOLANTINAGGIO – neanche fatto da me , per inciso – mica perché andavo a fare rapine, effrazioni o spaccio di droga : su questo deve vigilare Ufficio Penale, mica sulla attività  politica del condannato , come è successo a me e, in fondo, anche ad Autorità Dogale. Questo accade solo nei regimi totalitari. Fra i quali va annoverata senza dubbio anche la repubblica giudiziaria d' Italia

Sottolineo la VIRULENZA con cui mi si vuole impedire di tornare a lavorare, nonostante ne abbia pacifico diritto. Non è un comportamento normale da parte di un organo forense, che già mi aveva autorizzato quando ero ancora in carcere. È palese che dietro l’ attuale dirigenza forense ci sia qualcuno di molto influente che spinge in tal senso . Io penso settori giudiziari.

Del resto, a sentire il mio amico Talpa che mi informa in incognito  ogni tanto di cosa accade alle mie spalle nel Palazzo dell’ Indecenza  ,forte del suo osservatorio di agente di polizia giudiziaria, parrebbe che i primi rigetti  a me avversi emessi dall’ attuale cricca forense, fossero stati scritti da un magistrato ancora non identificato . Non so se questo sospetto sia vero, però io stesso avevo notato un linguaggio non da avvocati ma da  pubblici ministeri tutto infarcito di concetti  quali “ mancato pentimento del reo” ( ma di cosa può pentirsi un innocente ?),  mancato svolgimento di percorsi  di rieducazione “ e così via delirando. Del resto, questa primavera avevo notato passaggi identici, anche sintatticamente ,  in un decreto della  procura ( ometto la città per ora) e dell’ ente ordinistico : tutto ciò evidentemente, tradisce una regia unitaria in tutto quello che sto subendo e che sto subendo oltre ogni limite di legalità. Del resto, quale è la categoria in Italia che può violare spudoratamente la legge con la consapevolezza di non doverne rispondere mai ? Non suggeritemi la risposta , la conosco già : la MAGISTRATURAE i loro protetti e collaborazionisti,  aggiungo, finchè però la coperta non diventa per loro troppo corta e diventano imbarazzanti…

Questa è la giustizia, in Italia. Questa gente sì, andrebbe rieducata. A fondo. E forse non basterebbero neanche i lager.

Avvocato Edoardo Longo

giovedì 23 ottobre 2025

SENZA TREGUA

 


E ‘ in corso in questi giorni una campagna di informazione degli oltre 600 avvocati iscritti all’ ordine di Pordenone circa l’ illegale cancellazione dall’ albo dell’ avvocato Edoardo Longo. Abbiamo avuto contezza che la stra-grande maggioranza di essi non conosce i termini delle violazioni di legge e di decreti in tal senso ( il richiamo è a quello del 29.12.2022 che assicurava la reiscrizione all’ atto della scarcerazione del professionista, avvenuta ancora l’ 1.3..2023) da parte della attuale cricca direttiva forense della città. Con circa 600 iscritti , di cui molti di zone molto lontane dalla città , è molto facile a chi si è assunto il compito di sicario del noto professionista poco allineato , raccontare le favole dell’ orso sul punto , occultando la verità. Ciascuno dei 600 professionisti sta ricevendo in questi giorni in Studio copia del volantino che qui riproduciamo. All’ impegno di Autorità Dogale, si affianca ora anche quello del Comitato per l’ Indipendenza del Popolo Veneto. E in programma a breve anche la ripresa dei volantinaggi mirati . Queste iniziative continueranno, come anticipava Autorità Dogale ancora nel 2024, fino a quando, dimesso l’ attuale direttivo dell’ ente ordinistico noncellese , un nuovo direttivo non reiscriverà il professionista, come previsto dalla legge  e dal precedente direttivo forense del 2022, che non era prono ai desiderata illegali dei settori più retrivi e corporativi della magistratura, come quello attuale  . Terremo informati i nostri lettori. La battaglia continua senza tregua. Sono ormai 21 mesi che viene impedito con la truffa all' avvocato Longo di poter lavorare . 

MV



mercoledì 22 ottobre 2025

GIUSTIZIA ? ASSENTE NON GIUSTIFICATA

 


[ L' ufficio dell' " ente ordinistico" incistato
nel tribunale di Pordenone ] 

AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

DI TRIESTE

RECLAMO AVVERSO

MANCATA CONCESSIONE

DI LIBERAZIONE ANTICIPATA

Il sottoscritto AVV. EDOARDO LONGO in proprio

ESPONE :

1)      Il sottoscritto ha svolto istanza di liberazione anticipata per il  quinto   semestre di pena espiata ( allegato 1) – dal 30.06.2024 al 30.12.2024 -

2)      Alla presente istanza, respingeva la richiesta il giudice di Udine dichiarandola “ inammissibile” pretendendo di appoggiare siffatto giudizio illegittimo  su un infondato parere incompleto di relazione di buona condotta espresso da  ( …)  di UEPE – Udine richiamato in motivazione

3)      Interpone il sottoscritto impugnazione ritenendo illegittimo ed errato il decreto qui impugnato per le seguenti

MOTIVAZIONI :

1)      ERRATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ IN QUANTO TRATTASI DI RIGETTO .NEL MERITO.

1)      Il rigetto qui impugnato è qualificato come rigetto per “ inammissibilità”. Si ritiene, con buon fondamento giuridico, che tale qualificazione sia errata e che il rigetto sia stato effettuato nel merito e pertanto la presente impugnazione non possa essere rigettata in quanto rivolta verso un terzo genere di decreti ( oltre all’ accoglimento e al rigetto) per il quale non sarebbe prevista la presente impugnazione. Contrario alla legge e contrario al  contenuto del rigetto, sarebbe qualificare detto rigetto per ragioni di inammissibilità e la presente impugnazione dovrà correttamente essere indirizzata al tribunale di sorveglianza con fissazione di udienza per la discussione della stessa, come previsto dalla legge per i respingimenti nel merito.

2)      I motivi a suffragio del presente capo di doglianza sono i seguenti :

3)      La istanza in oggetto è perfettamente identica a pregressa istanza ( allegato 3) che è stata dichiarata ammissibile ed accolta. Al di là della valutazione nel merito la logica non consente di dichiarare, nel caso di due istanze eguali ritualmente proposte, di accogliere la prima e di dichiarare “ inammissibile” la seconda, per cui il rigetto attuale è a tutti gli effetti un rigetto ( infondato) nel merito.

4)      Il DL del 4.7.204 nr. 92, nel riformare la normativa in punto “ istanze di liberazione anticipata”, oltre a fissare l’ obbligo per il giudice di dare una valutazione finale sui semestri di pena eseguiti dal condannato , ha però introdotto una figura nuova di istanza proponibile dal condannato stesso in ogni momento della esecuzione penale nel caso di esistenza di uno specifico interesse dello stesso. E’ evidentemente il caso di questa istanza. La legge stessa ( art. 5) stabilisce che lo specifico interesse sia indicato a pena di inammissibilità. E’ evidente che , il soddisfacimento di questo requisito ben presente in questa istanza ( e in quella identica precedente) rende ammissibile l’ istanza stessa e non è permesso inventare criteri di inammissibilità non previsti dalla legge ed in violazione , a tutti gli effetti, della stessa, onde bypassarne i precetti. L’ istanza in oggetto è ammissibile.

5)      Né vale con riferimento a questa istanza la giurisprudenza evocata nell’ impugnato decreto: essa infatti non trova applicazione nel caso di specie. Prima di tutto perché essa è antecedente alla novella legislativa del 24 e si riferisce alla possibilità di postergare all’ infinito all’ infinito le istanze di liberazione anticipata previste fino al 2024 ad nutum del condannato , possibilità ora abrogata, ma ovviamente non può fare riferimento all’ ipotesi di istanza per “ specifico interesse” che richiede in re ipsa una immediata decisione, tanto più che lo specifico interesse qui attivato è qui quello legato alla possibilità di lavorare, diritto costituzionalmente garantito e quindi privilegiato rispetto ad altri e non solo : la possibilità di lavorare è una valore che in tema di esecuzione penale torva la massima tutela e deve essere favorito in ogni modo dal giudice di sorveglianza perché il lavoro è un valore educativo e la esecuzione di una pena impone che si debba dare spazio estremo alla volontà di lavorare del condannato che va sostenuta, aiutata, premiata e non castrata. Non solo : il condannato ha pure il dovere di lavorare ed a maggior ragione la sua volontà in tal senso va sostenuta e non vanno posti ostacoli che rendano gravoso al condannato il diritto al lavoro e conseguentemente il rispetto delle medesime prescrizioni penali . la decisione sulla istanza de quo va presa e non postergata all’ infinito perché un tanto è contrario alla legge, al sistema di esecuzione penale, alla Costituzione  e al carattere rieducativo cui deve tendere ogni pena.

6)      Che si tratti di rigetto nel merito e non di inammissibilità è inoltre confermato dal fatto che il giudice si richiama proprio al parere negativo espresso da UEPE ( ad opera del funzionario  XY) alla riconoscimento della validità dell’ interesse particolare oggetto della presente istanza : richiesta di liberazione anticipata da spendere per favorire la reiscrizione professionale nell’ ambito lavorativo del sottoscritto esercitato per 41 anni. Tale parere espresso da UEPE è peraltro illegittimo ed infondato come si vedrà più avanti.

2)      VIOLAZIONE AL DIRITTO DELLA DIFESA.

7)      Prima di passare alla contestazione del parere di UEPE, ripreso pari pari dal Giudice con tanto di virgolettato va necessariamente svolto in via preliminare il presente motivo di doglianza. Non è stato consentito al sottoscritto potersi difendere dalla “segnalazione “ pervenuta a UEPE da parte del consiglio dell’ ordine forense della città di Pordenone dove il sottoscritto aveva inoltrato domanda di re-iscrizione all’ albo dove era stato iscritto per 41 anni fino alla cancellazione amministrativa provvisoria disposta nel dicembre 2022 , quando fu cancellato provvisoriamente ( cfr allegato 2 , decreto di cancellazione del 29.12.2022 , medesimo COA, altro presidente) per la durata del periodo di detenzione , conclusosi il 1.3.2023.

8)      Nella “ convocazione “ accennata al sottoscritto non fu consentito da Bonura leggere detta segnalazione per poter ad essa replicare. Senza aver letto la “ segnalazione” e senza aver ancora letto la nota UEPE 13.3.2025 ( la ristrettezza del termine per l’ impugnazione preclude al momento tale possibilità al sottoscritto che integrerà con note successive le sue deduzioni) non è possibile al sottoscritto entrare nel merito del punto. Posso solo al momento sottolineare che il perno della infondata “ segnalazione” non riguardava condotte del sottoscritto – tanto meno condotte illegittime – ma solo la legittima attività politica di un soggetto terzo , estraneo al sottoscritto, la associazione “ Autorità Dogale” di Venezia. Attività politica ( volantinaggi) a cui il sottoscritto era estraneo e non aveva preso parte. Ricadute negative in capo al sottoscritto per attività ( legittime , peraltro ) poste in essere da terzi , mi sembra, questo sì, inammissibile in uno stato democratico, nonché indice molto preoccupante di assoluta “insofferenza” nei confronti di attività politiche legittime ed espressione di uno stato democratico : una insofferenza verso prassi politiche libere e  democratiche che non dovrebbe albergare negli animi e nelle prassi di esponenti istituzionali della repubblica italiana .

9)      Il sottoscritto non è stato messo da UEPE nella condizione di potersi difendere da detta assurda “ segnalazione” di cui si intuiscono i profili di illegittimità , in quanto non gli è stato concesso il pacifico diritto ad averne copia ai fini di tutela. Poiché si tratta di una contestazione avvenuta in ambito di esecuzione penale e poiché si tratta di diritti di massimo  grado in uno stato di diritto quali la libertà personale e il diritto al lavoro, è pacifico che è diritto del richiedente avere copia di detti documenti per poter replicare.

10)  Ciò non è stato permesso e il risultato è questa anomale  decisione illegittima di rigetto della richiesta di liberazione anticipata, pronunciata senza che UEPE mi abbia consentito di poter replicare adeguatamente al magistrato, il solo a cui riconosco il diritto di decidere sulla mia libertà.

11)  Ripercorro brevemente l’ iter delle mie vane richieste di legittime copie :

a)      ho svolto istanza di copie al Giudice ( allegato 4) che ha comunicato che non era nelle disponibilità del fascicolo del suo ufficio detto carteggio e che la istanza andava svolta dove era conservato,

b)      Ho svolto allora istanza 19.2.2025 a … – UEPE, ma la mia istanza trasmessa in raccomandata postale ( all 5) non fu mai ritirata da UEPE ,  tanto che 30 giorni dopo ,  mi venne restituita per “ mancato ritiro – compiuta giacenza “ .

c)      Come da attestazione postale, la mia istanza di venne  restituita in data 13 marzo, per cui non corrisponde al vero quando affermato da XY – UEPE di aver dato riscontro alla mia istanza, dal momento che non aveva ricevuto la stessa per mancato ritiro come affermato nella sua relazione del 15 marzo. XY ha solo ricevuto il mio sollecito di riscontro del 7.3.2025  ( allegato 6) con cui sollecitavo una decisione in ordine alla mia istanza, credendo in buona fede che  UEPE avesse ritirato la mia istanza che invece mi è poi tornata indietro.

d)      Attualmente UEPE dovrebbe ( ammesso che la abbia ritirata, a tutt’ oggi non ho ancora ricevuto il talloncino di ricevuta) aver ricevuto la mia seconda istanza del 9 aprile scorso, cui sicuramente non darà riscontro, atteso che nel frattempo è stata emessa la decisione del Giudice senza che io medio tempore sia stato messo da UEPE in condizione di potermi difendere e di poter replicare ad ella ed alle farneticazioni  del COA di Pordenone. Ma io non intendo desistere dal mio diritto alla difesa ed insisto per avere i documenti che mi hanno accusato in qualche modo e sia pure ingiustamente e fuor di ogni decenza e per i quali sono stato brutalmente convocato ed interrogato.  Non sono un suddito, sono un cittadino di uno stato che voglio sperare sia ancora uno stato di legalità e diritto. Che cosa c’è scritto in quel carteggio “COAXYUEPE” che non si vuole che io legga, ma che mi si contesta con durezza  ?

3)      INFONDATEZZA ED ILLEGITTIMITA’ DELLA MOTIVAZIONE DI DINIEGO IN PUNTO “ MOTIVAZIONE PERSONALE”.

12)   Questo è il punto che qualifica come rigetto la decisione qui impugnata in quanto è stato accolto dal Giudice per respingere la mia istanza. Ho già detto che non mi è stato possibile difendermi dalla segnalazione farlocca e per converso dalla relazione UEPE che la fa propria negandomi il diritto al riconoscimento di un semestre di buona condotta.

13)  Ritengo non solo ingiusto ma anche offensivo qualificare come “ strumentale ad una battaglia” il riconoscimento della mia buona condotta con relativo sconto di pena. Cominciamo col dire che se buona condotta c’è – e nessuno  lo ha messo  in discussione – non si capisce perché essa non debba essere riconosciuta e solo perché sarebbe un riconoscimento sgradito a qualcuno,  evidentemente l’ autore della  segnalazione “. Peraltro, ogni ritardo nella concessione della richiesta di liberazione anticipata ritarda la possibilità di integrare istanze di reiscrizione e di deposito di atti connessi alle stesse in varie fasi di impugnazione, esponendo il ricorrente a ritardi nella ripresa del proprio lavoro e/o reiezioni di istanze/impugnazioni per difetto di documentazione difensiva, perenzioni, decadenze .

14)  Non solo. Il mio diritto al lavoro è un diritto sacrosanto e ad esso è finalizzata la istanza di liberazione anticipata. . Se non lavoro, lo Stato potrebbe anche avere il diritto di risbattermi in galera.  Ho 67 anni , due figlie in età scolare da mantenere ( non cito me stesso perché non ho mai  avuto pretese di tenori di vita elevati e potrei da solo anche sopravvivere in qualche modo con la mia futura pensione di 600 euro mensili….   ), ho dedicato la vita alla famiglia, al lavoro e alla cultura,   è un anno che non posso lavorare per avendone diritto per legge e per decreto 29.12.2022 di cui qui allego il dispositivo ( testo integrale allegato 2)  passato in giudicato e che l’ attuale presidente del COA si rifiuta di mettere in esecuzione. E’ chiarissimo  :

15)   Non è legittimo negare un riconoscimento di buona condotta che è ovviamente  giovevole per una reiscrizione  e non è “ strumentale” ad altro che a poter lavorare. Non può UEPE frapporre ostacoli ad istanze legittime che servono a poter lavorare. Si consideri anche che io ho interesse ad una riduzione rapida del fine pena a fini di reiscrizione proprio alla luce di quanto dichiarato in una delle sue ordinanze da detto COA, ove accenna al fatto che nuova istanza di reiscrizione verrebbe riconsiderata a esecuzione penale conclusa. A tal fine per chiedere un chiarimento su un punto fondamentale come questo, ho svolto la istanza del 14. 1.2025. Rimasta assolutamente senza risposta da parte del destinatario, tanto che ho dovuto svolgere solleciti via PEC e via raccomandata ( allegato 10). A tutt’ oggi nessuna risposta. Che tale comportamento sia inqualificabile , oltre che di  crudeltà efferata, ne fanno fede i 2 esposti disciplinari che ho interposto al Visentin e di cui agli allegati 8 e 9. Sostenere che tutto ciò sia “strumentale ad una battaglia” è ingiusto, sbagliato, offensivo verso chi si trova nella mia precaria e disagiata situazione. A meno che non ci si riferisca alla battaglia del lavoro…. Che nessuna istituzione pubblica , penitenziaria o penale può sabotare. O mi sbaglio ?  

16)  Sottolineo come le condanne da me inflitte dalla repubblica italiana non contengano in alcun modo limitazioni all’ esercizio della mia professione e lo stesso tribunale di Sorveglianza di Venezia/Padova mi scarcerò nell’ ormai lontano marzo 23 proprio perché disponevo di un lavoro, del MIO lavoro  autorizzandomi senza riserve a svolgerlo, con ciò chiaramente e indiscutibilmente riconoscendo che non vi è nesso è legame fra i fatti di cui alle condanne e l’ esercizio della professione da parete mia , le condanne che io ho patito non sono in alcun modo ostative all’ esercizio della professione  forense.

17)  Aggiungo anche che una decisione in materia di re-iscrizione non è mai definitiva ed io ho il diritto a svolgere ulteriori istanze, come pure a produrre ogni documentazione a me favorevole in ogni stato e grado  di queste vertenze. Negarmi questo diritto e rinviando alle calende greche ogni valutazione “ decidendo di non decidere equivale non a una posizione equidistante, ma  a voler concedere sotto traccia un sostegno alle posizioni a me avverse. Significa negare un diritto come pure già mi è stato negato il diritto alle copie di atti su cui replicare e difendermi. Mi pare una pessima abitudine. Vorrei capire quale sia l’ insegnamento educativo che io,   miserabile condannato senza riscatto  ,  debba trarre da questo atteggiamento….Mi sfugge, francamente, ma sicuramente non ha molto a che vedere con il principio di venire incontro a chi si comporta bene.

 

 [ uno dei volantini di cui volevano vietare la diffusione ]

4)      OMESSO ACCERTAMENTO IN PUNTO “ BUONA CONDOTTA”.

18)  Nell’ ordinanza qui impugnata , UEPE sostiene che non le è stato possibile svolgere una relazione sulla condotta del sottoscritto perché UEPE è “ oberata” di pratiche più urgenti. Mi permetto solo di sottolineare come la mia istanza sia del 30 dicembre, 2024 . Sono certo che il giudice abbia incaricato della relazione UEPE subito dopo la mia istanza e del resto, anche senza istanza,  UEPE era tenuta comunque alla relazione di fine anno 2024. Sono già passati 4 mesi, un po’ tanti. Diciamo più correttamente che è mancata la volontà di farlo. Evadere l’ incarico 4 mesi fa al volo era sicuramente chiedere l’ impossibile, evaderlo 3 – 4 mesi dopo  e con il solo riferimento del giugno-dicembre 2024  mi sembra un obiettivo facilmente raggiungibile, anche nelle condizioni più estreme : ma  se non era possibile una relazione inerente sei mesi dell’ anno scorso adesso, come potrebbe essere possibile una relazione con  una osservazione doppia fra due mesi ? Io penso che questa situazione andrà a definirsi solo vero la fine dell’ anno 2025, quando la legge impone una decisione finale sulla liberazione anticipata imponendo dei termini perentori.

19)  Il mancato accertamento della buona condotta, elemento necessario – oltre all’ esistenza del motivo personale -  per la valutazione dell’ istanza in oggetto,  induce ulteriormente a richiedere l’ annullamento della impugnata decisione.

20)  Ma c’è anche una considerazione conclusiva : poiché, è evidente ( lo scrive senza riserve) che  per XYUEPE la concessione della liberazione anticipata è una jattura in quanto il sottoscritto utilizzerebbe la certificazione di buona condotta nell’ ambito della reiscrizione all’ albo professionale , è detto beneficio è stato negato proprio per questo illegittimo  motivo che grida vendetta al cospetto di Dio , poiché il sottoscritto non desisterà certo dalle istanze di reiscrizione fino a quando non sarà reiscritto come ha diritto ad esserlo, chi garantisce che un domani, pur avendo maturato ulteriore buona condotta oltre a quella che Bonura – UEPE si è rifiutata ora di certificarmi  , quest’ ultima funzionaria non continui a negarmi  il beneficio dal momento che sarà certamente utilizzato da me  anche a tal fine lavorativo,  magari negando una buona condotta cristallina che ho sempre tenuto  ? Il quesito è molto serio perché a mio avviso  non vi è più garanzia di imparzialità della funzionaria UEPE “ assegnataria” della mia povera  persona, perché costei ha sposato in tutta evidenza le posizioni del COA che osteggia in tutti i modi  la mia reiscrizione, benchè atto dovuto   . negare un beneficio cui un malcapitato ha diritto perché detto riconoscimento è osteggiato da qualcuno, è un fatto gravissimo. Ed è sulla base di queste inaccettabili argomentazioni  che oggi questo beneficio mi è stato scandalosamente negato. E domani ? Io vorrei che lo Stato mi tutelasse . E’ inquietante che la citata funzionaria abbia scritto proprio così : “ E’ inopportuno concedergli la liberazione anticipata perché essa verrebbe utilizzata strumentalmente contro l’ ex ordine di appartenenza”. Ma certo che la utilizzerò, per riprendere a lavorare, non è mica un crimine.  Perché non dovrei “ spendere” una buona condotta nell’ esecuzione della pena per riprendere il lavoro ?  . Devo quindi temere che  mi si negherà ancora il mio diritto,  come ha già fatto in questa circostanza  ? Il mio utilizzo della liberazione anticipata a fini di ripresa lavorativa non è un mistero, è legittimo,  tanto più che nella mia domanda di reiscrizione del novembre scorso ( allegata), trasmessa al Giudice nel dicembre risulta scritto chiaramente che avevo allegato le certificazioni della buona condotta.

21)  La preoccupazione espressa sopra non è né peregrina, né gratuita, né eccessiva, sol si consideri – al netto di altre osservazioni che non è al momento questa la sede in cui esporre – quanto segue :

a)      È stato rifiutato illegittimamente  l’ accesso agli atti del procedimento ( id est  della “segnalazione” COA)  fatto inaudito, dopo che è stato evidenziato (allegati 4 e 5 ) come detto atto integri la ricusabilità dell’ ente COA in  quanto non ente imparziale, con ciò pesantemente danneggiando il sottoscritto nella sua pratica di reiscrizione amministrativa all’ albo professionale, che non ha potuto svolgere detta eccezione che gli avrebbe consentito di far valutare la propria istanza di reiscrizione da un organismo terzo ed imparziale, oltre a danneggiare il diritto del ricorrente a rivolgersi all’ autorità giudiziaria per molto probabili espressioni diffamatorie o minatorie profferite dal COA in detto carteggio. Il diritto di accesso alla giustizia non è negato ad un cittadino condannato a cui non sono sottratti i diritti civili e la personalità giuridica.

b)      E’ stata rifiutata pretestuosamente  la concessione della liberazione anticipata, dal momento che essa sarebbe stata utilizzata  ovviamente  ai fini della reiscrizione all’ albo professionale , ritendo quest’ ultima “ attività strumentale”, nonostante il diritto al lavoro sia garantito dalla Costituzione e sia un diritto/dovere del condannato obbligato – giustamente – al mantenimento di sé e della propria famiglia con l’ attività lavorativa, peraltro svolta dal sottoscritto in forma continuativa fino al 21 marzo 2024, data di esecutorietà della cancellazione amministrativa con relativo diritto alla reiscrizione, così come garantito e cesellato nella medesima delibera esecutiva del 29.12.2022 ( allegato 2). 

Tutto ciò premesso , il sottoscritto

RICORRE

Al tribunale di Sorveglianza di Trieste affinchè, in accoglimento del presente ricorso, qualificata correttamente la decisione impugnata come rigetto nel merito e non declaratoria di inammissibilità, proceda come per legge alla  fissazione di udienza, e successivamente voglia accogliere il presente ricorso concedendo la richiesta liberazione anticipata per il semestre GIUGNO – DICEMBRE 2024, con le statuizioni conseguenti e un tanto nel termine utile per fruire utilmente del beneficio, anche ai fini delle esigenze professionali avanzate nella istanza.

Ad istruttoria si richiede: l’ acquisizione medio tempore del relativo fascicolo presso il Giudice di Sorveglianza comprendente anche la relazione UEPE del 13.3.2025 e il citato documento con allegati ivi chiamato come “ segnalazione del consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone”. Con ovvia concessione di un termine medio tempore per permettermi l’ esercizio del diritto alla difesa.

Con ogni più ampia riserva di tutela.

Pordenone, 15.04.2025

Avv. Edoardo Longo

[ Un altro volantino  proibito" ]


QUANDO LO STATO TI SCHIACCIA

 


DOTT. CARLO NORDIO

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

V. ARENULA, 70     -00186  - ROMA

ALLA

AUTORITA’ DOGALE

-          SAN POLO 2398- 30125 -VENEZIA

SEGNALAZIONE – ESPOSTO VS

UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI UDINE

DOTT.SSA XY

Ch.mo Sig. Ministro della Giustizia,

1)      non è la prima volta che ricorro ad Ella per avere un barlume di giustizia nel buio della pesante situazione che sto vivendo da quando sono stato deportato presso il carcere di Udine in esecuzione penale di condanne abnormi ( totali 4 anni e…. 15 giorni d condanna …) che non dovevano essere pronunciate. Ma non intendo dilungarmi sulla triste vicenda di un condannato innocente neanche ora, come mai l’ ho fatto negli esposti precedenti.

2)      Per le premesse , mi richiamo solo alle “ premesse introduttive" di cui all’ allegato 1 ( “ relazione su colloquio” https://monitore1980.blogspot.com/2025/10/attacco-alla-liberta-e-lla-democrazia.html) di questa segnalazione – esposto che ha per oggetto UEPE di Udine ed in particolare  ( …) .

3)      I punti oggetto dell’ esposto sono 2 :

I.

4)       riguarda il colloquio minutamente descritto nel’ allegato 1 (  https://monitore1980.blogspot.com/2025/10/attacco-alla-liberta-e-lla-democrazia.html ).  In questo colloquio io sono stato minacciato di ritorsioni sulla mia misura di affidamento in prova ( espletata sempre con la massima correttezza e rispetto delle prescrizioni, tanto da avere già ottenuto un primo sconto di pena di 135 giorni) , fino alla sua possibile revoca ( mi è stato detto : “ questo è un avvertimento !” ) se non avessi impedito il comportamento – legittimo ed espressione di un diritto politico democratico : un volantinaggio) di TERZE PERSONE al quale ero pure estraneo ! E’ stata una minaccia pesante, ingiusta, una minaccia  ritorsione nei miei confronti se io non avessi impedito il comportamento ( legittimo) di TERZE PERSONE ! Io ho vissuto questa grave minaccia come una violenza privata nei miei confronti, una autentica tortura psicologica infertami per compiacere un organismo semi-privato ( il consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenonde9 che volando la legge mi impedisce di lavorare. Io sono stato male per giorni dopo questo colloquio, vivendo letteralmente nel terrore che mi venisse revocata la misura dell’ affidamento in prova e venissi ingiustamente risbattuto in galera perché non avevo ceduto alle minacce che mi erano state fatte nel colloquio in oggetto. Addirittura quando giorno dopo venni chiamato dai carabinieri per una notifica di ruotine, ho temuto di poter essere arrestato ( perché i legittimi volantinaggi in mio favore stavano GIUSTAMENTE continuando ) e mi ero preparato già all’ evenienza ed anche cosa dire alle mie figlie minori e a mia moglie, che già vivono in una situazione di disagio dal momento che il corrotto ordine forense di Pordenone da un anno ( cfr allegati 1 e 2) mi impedisce di lavorare. Mi sono sentito OSTAGGIO dell’ autorità di UEPE, un ostaggio sul quale accanirsi se non cede a ricatti ingiusti ed immorali che non riguardano neppure la sua ( mia) condotta, ma addirittura terze persone ! In 41 anni in cui ho frequentato le aule dei tribunali come avvocati e anche come giudice onorario non ho mai visto una cosa del genere. Chiedo che il Ch.mo Sig. Ministro si attivi in tutti i sensi per reprimere e punire questa condotta , sotto tutti i profili. Io, da solo, temo che non otterrò mia giustizia e magari , dopo l’ “ avvertimento” mi succede pure qualcosa di brutto….Le dirò di più : io francamente oggi ho paura dopo la violenza psicologica che ho subito. Non ho più alcuna fiducia nelle istituzioni dello Stato.

II.

5)      Il secondo punto riguarda il carteggio minutamente descritto nell’ allegato 2. Come vede dagli allegati 2 e 3,  mi viene negato di averne copia. ( cfr   https://monitore1980.blogspot.com/2025/10/un-muro-di-gomma-e-di-abusi.html   - NDR ) E’ un diniego assurdo ed illegale : io sono stato minacciato, oggetto di violenza psicologica piuttosto forte, solo oggi ho avuto il coraggio di ricorrere ad Ella  ( e a chi altri ?) in seguito a quel carteggio, sono stato convocato in un modo brutale “ a scatola chiusa” per potenziare l’ effetto minatorio dell’ “ avvertimento” e non avrei diritto di leggere quel documento ? Ma stiamo scherzando ? io ne ho il pieno diritto, dopo l’ “ avvertimento” perché mi devo difendere da colpi di testa di UEPE e autorità di Sorveglianza ! Mi devo difendere anche dal COA, poiché detto carteggio contiene sicuramente passaggi diffamatori nei miei confronti e probabilmente anche minatori. UEPE nel negarmi l’ accesso a questa documentazione che viene utilizzata nei miei confronti nell’ ambito della misura di affidamento che mi concerne mi nega un diritto pacifico che ho sostenendo che dovrei richiedere detto documento all’ “ amministrazione che detiene l’ originale”. Ma stiamo scherzando ?  Simile argomentare offende oltre che il diritto anche la logica. Tale  documento, una volta trasmesso dal COA alla Sorveglianza/UEPE ( trovasi presso l’ ufficio UEPE) diviene esso stesso un originale , l’ originale di un documento posto a mio danno sul mio percorso di misura di affidamento, tanto che sono stato convocato in stile Gestapo davanti a UEPE come ho descritto Convocato, minacciato e “ avvertito”, non proprio come si usa nei regimi democratici e negli stati di diritto….Quello è UN ORIGINALE. Ma viene offesa anche la logica, perché chi scrive un esposto/segnalazione a un ente, semmai conserva presso di sé la copia dello stesso e quello che trasmette E’ A TUTTI GLI EFFETTI LOGICI , GIURIDICI E FATTUALI “ IL DOCUMENTO ORIGINALE” . Non solo : io ho diritto di difendermi da esso sia in ambito di misura di affidamento per la quale sono stato “ minacciato ed avvertito” ( sic !!) , sia un ambito penale per le diffamazioni che contiene, sia un ambito lavorativo perché è evidente che un organismo forense che mi attacca , mi diffama e mi aggredisce alle spalle non è un ente imparziale che possa decidere della mia re-iscrizione all’ albo che infatti mi nega con argomentazioni insensate ed illegali. Io ho diritto di averlo anche per codeste ragioni, evidenziate nell’ allegato 2. Che un organismo ( Sorveglianza e UEPE) che per legge dovrebbe aiutare un “ affidato” a recuperare il suo lavoro, lo ostacoli invece, mi sembra gravissimo ed anti – istituzionale  e non sono disposto a concederlo.

6)      Non solo : quanto esposto circa la illegittimità della minaccia di ritorsioni se non fossi intervenuto a far smettere una pacifica e democratica iniziativa di Autorità Dogale ( id est volantinaggi avanti al tribunale di Pordenone) , circa il potenziale diffamatorio di quanto scritto nel documento trasmesso a UEPE dall’ organismo forense , non sono  solo  io ad avere diritto ad avere queste copie, ma anche l’ organismo politico di Autorità Dogale. Infatti, da quanto intuito dal minaccioso colloquio, vi sono contenute espressioni offensive anche nei riguardi di detto organismo che in sostanza si è pure visto tentare di inibire con metodi assolutamente non compatibili con uno stato democratico il diritto alla legittima e pacifica attività politica. Questa è la ragione per cui questo esposto e relativa documentazione sono anche trasmessi ad Autorità Dogale che con l’ occasione ringrazio ancora per il sostegno nei miei confronti manifestato nel corso di anni durante questa aggressione mai finita che sto patendo a causa di certe istituzioni di questo fatiscente Stato, orami degradato a satrapia sudamericana.

Concludo

Chiedendo all’ Ecc.mo Sig. Ministro della Giustizia,  che tutti conosciamo per il suo spirito attento ai valori di libertà, legalità  e di rispetto dei diritti umani , perché si attivi nel perseguire le condotte illegali che ho dianzi descritto e documentato e riconducibili all’ ufficio UEPE di Udine. E  disponga anche che i documenti di cui si parla in questo esposto mi siano rilasciati in copia, ad uso tutela legale, come ho diritto. Basterebbero due righe in tal senso del Ministro e i soggetti implicati rientrerebbero nei ranghi della legalità e del rispetto dei comuni mortali e cittadini che non sono sudditi senza diritti. Il fato che io sia, ancora per poco, in misura di affidamento non significa che io abbia perso i diritti civili. ANZI . la civiltà di uno Stato e delle sue istituzioni si misura proprio dal livello con cui rispetta i diritti dei suoi cittadini più fragili e posti nelle sue mani.

Chiedo inoltre di essere informato degli esiti del presente esposto, come pure di tutti gli altri già in precedenza trasmessi dal sottoscritto.

Con fiducia e rispettosamente.

Pordenone, 15 marzo, 2025.

Avvocato Edoardo Longo