mercoledì 22 ottobre 2025

GIUSTIZIA ? ASSENTE NON GIUSTIFICATA

 


[ L' ufficio dell' " ente ordinistico" incistato
nel tribunale di Pordenone ] 

AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

DI TRIESTE

RECLAMO AVVERSO

MANCATA CONCESSIONE

DI LIBERAZIONE ANTICIPATA

Il sottoscritto AVV. EDOARDO LONGO in proprio

ESPONE :

1)      Il sottoscritto ha svolto istanza di liberazione anticipata per il  quinto   semestre di pena espiata ( allegato 1) – dal 30.06.2024 al 30.12.2024 -

2)      Alla presente istanza, respingeva la richiesta il giudice di Udine dichiarandola “ inammissibile” pretendendo di appoggiare siffatto giudizio illegittimo  su un infondato parere incompleto di relazione di buona condotta espresso da  ( …)  di UEPE – Udine richiamato in motivazione

3)      Interpone il sottoscritto impugnazione ritenendo illegittimo ed errato il decreto qui impugnato per le seguenti

MOTIVAZIONI :

1)      ERRATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ IN QUANTO TRATTASI DI RIGETTO .NEL MERITO.

1)      Il rigetto qui impugnato è qualificato come rigetto per “ inammissibilità”. Si ritiene, con buon fondamento giuridico, che tale qualificazione sia errata e che il rigetto sia stato effettuato nel merito e pertanto la presente impugnazione non possa essere rigettata in quanto rivolta verso un terzo genere di decreti ( oltre all’ accoglimento e al rigetto) per il quale non sarebbe prevista la presente impugnazione. Contrario alla legge e contrario al  contenuto del rigetto, sarebbe qualificare detto rigetto per ragioni di inammissibilità e la presente impugnazione dovrà correttamente essere indirizzata al tribunale di sorveglianza con fissazione di udienza per la discussione della stessa, come previsto dalla legge per i respingimenti nel merito.

2)      I motivi a suffragio del presente capo di doglianza sono i seguenti :

3)      La istanza in oggetto è perfettamente identica a pregressa istanza ( allegato 3) che è stata dichiarata ammissibile ed accolta. Al di là della valutazione nel merito la logica non consente di dichiarare, nel caso di due istanze eguali ritualmente proposte, di accogliere la prima e di dichiarare “ inammissibile” la seconda, per cui il rigetto attuale è a tutti gli effetti un rigetto ( infondato) nel merito.

4)      Il DL del 4.7.204 nr. 92, nel riformare la normativa in punto “ istanze di liberazione anticipata”, oltre a fissare l’ obbligo per il giudice di dare una valutazione finale sui semestri di pena eseguiti dal condannato , ha però introdotto una figura nuova di istanza proponibile dal condannato stesso in ogni momento della esecuzione penale nel caso di esistenza di uno specifico interesse dello stesso. E’ evidentemente il caso di questa istanza. La legge stessa ( art. 5) stabilisce che lo specifico interesse sia indicato a pena di inammissibilità. E’ evidente che , il soddisfacimento di questo requisito ben presente in questa istanza ( e in quella identica precedente) rende ammissibile l’ istanza stessa e non è permesso inventare criteri di inammissibilità non previsti dalla legge ed in violazione , a tutti gli effetti, della stessa, onde bypassarne i precetti. L’ istanza in oggetto è ammissibile.

5)      Né vale con riferimento a questa istanza la giurisprudenza evocata nell’ impugnato decreto: essa infatti non trova applicazione nel caso di specie. Prima di tutto perché essa è antecedente alla novella legislativa del 24 e si riferisce alla possibilità di postergare all’ infinito all’ infinito le istanze di liberazione anticipata previste fino al 2024 ad nutum del condannato , possibilità ora abrogata, ma ovviamente non può fare riferimento all’ ipotesi di istanza per “ specifico interesse” che richiede in re ipsa una immediata decisione, tanto più che lo specifico interesse qui attivato è qui quello legato alla possibilità di lavorare, diritto costituzionalmente garantito e quindi privilegiato rispetto ad altri e non solo : la possibilità di lavorare è una valore che in tema di esecuzione penale torva la massima tutela e deve essere favorito in ogni modo dal giudice di sorveglianza perché il lavoro è un valore educativo e la esecuzione di una pena impone che si debba dare spazio estremo alla volontà di lavorare del condannato che va sostenuta, aiutata, premiata e non castrata. Non solo : il condannato ha pure il dovere di lavorare ed a maggior ragione la sua volontà in tal senso va sostenuta e non vanno posti ostacoli che rendano gravoso al condannato il diritto al lavoro e conseguentemente il rispetto delle medesime prescrizioni penali . la decisione sulla istanza de quo va presa e non postergata all’ infinito perché un tanto è contrario alla legge, al sistema di esecuzione penale, alla Costituzione  e al carattere rieducativo cui deve tendere ogni pena.

6)      Che si tratti di rigetto nel merito e non di inammissibilità è inoltre confermato dal fatto che il giudice si richiama proprio al parere negativo espresso da UEPE ( ad opera del funzionario  XY) alla riconoscimento della validità dell’ interesse particolare oggetto della presente istanza : richiesta di liberazione anticipata da spendere per favorire la reiscrizione professionale nell’ ambito lavorativo del sottoscritto esercitato per 41 anni. Tale parere espresso da UEPE è peraltro illegittimo ed infondato come si vedrà più avanti.

2)      VIOLAZIONE AL DIRITTO DELLA DIFESA.

7)      Prima di passare alla contestazione del parere di UEPE, ripreso pari pari dal Giudice con tanto di virgolettato va necessariamente svolto in via preliminare il presente motivo di doglianza. Non è stato consentito al sottoscritto potersi difendere dalla “segnalazione “ pervenuta a UEPE da parte del consiglio dell’ ordine forense della città di Pordenone dove il sottoscritto aveva inoltrato domanda di re-iscrizione all’ albo dove era stato iscritto per 41 anni fino alla cancellazione amministrativa provvisoria disposta nel dicembre 2022 , quando fu cancellato provvisoriamente ( cfr allegato 2 , decreto di cancellazione del 29.12.2022 , medesimo COA, altro presidente) per la durata del periodo di detenzione , conclusosi il 1.3.2023.

8)      Nella “ convocazione “ accennata al sottoscritto non fu consentito da Bonura leggere detta segnalazione per poter ad essa replicare. Senza aver letto la “ segnalazione” e senza aver ancora letto la nota UEPE 13.3.2025 ( la ristrettezza del termine per l’ impugnazione preclude al momento tale possibilità al sottoscritto che integrerà con note successive le sue deduzioni) non è possibile al sottoscritto entrare nel merito del punto. Posso solo al momento sottolineare che il perno della infondata “ segnalazione” non riguardava condotte del sottoscritto – tanto meno condotte illegittime – ma solo la legittima attività politica di un soggetto terzo , estraneo al sottoscritto, la associazione “ Autorità Dogale” di Venezia. Attività politica ( volantinaggi) a cui il sottoscritto era estraneo e non aveva preso parte. Ricadute negative in capo al sottoscritto per attività ( legittime , peraltro ) poste in essere da terzi , mi sembra, questo sì, inammissibile in uno stato democratico, nonché indice molto preoccupante di assoluta “insofferenza” nei confronti di attività politiche legittime ed espressione di uno stato democratico : una insofferenza verso prassi politiche libere e  democratiche che non dovrebbe albergare negli animi e nelle prassi di esponenti istituzionali della repubblica italiana .

9)      Il sottoscritto non è stato messo da UEPE nella condizione di potersi difendere da detta assurda “ segnalazione” di cui si intuiscono i profili di illegittimità , in quanto non gli è stato concesso il pacifico diritto ad averne copia ai fini di tutela. Poiché si tratta di una contestazione avvenuta in ambito di esecuzione penale e poiché si tratta di diritti di massimo  grado in uno stato di diritto quali la libertà personale e il diritto al lavoro, è pacifico che è diritto del richiedente avere copia di detti documenti per poter replicare.

10)  Ciò non è stato permesso e il risultato è questa anomale  decisione illegittima di rigetto della richiesta di liberazione anticipata, pronunciata senza che UEPE mi abbia consentito di poter replicare adeguatamente al magistrato, il solo a cui riconosco il diritto di decidere sulla mia libertà.

11)  Ripercorro brevemente l’ iter delle mie vane richieste di legittime copie :

a)      ho svolto istanza di copie al Giudice ( allegato 4) che ha comunicato che non era nelle disponibilità del fascicolo del suo ufficio detto carteggio e che la istanza andava svolta dove era conservato,

b)      Ho svolto allora istanza 19.2.2025 a … – UEPE, ma la mia istanza trasmessa in raccomandata postale ( all 5) non fu mai ritirata da UEPE ,  tanto che 30 giorni dopo ,  mi venne restituita per “ mancato ritiro – compiuta giacenza “ .

c)      Come da attestazione postale, la mia istanza di venne  restituita in data 13 marzo, per cui non corrisponde al vero quando affermato da XY – UEPE di aver dato riscontro alla mia istanza, dal momento che non aveva ricevuto la stessa per mancato ritiro come affermato nella sua relazione del 15 marzo. XY ha solo ricevuto il mio sollecito di riscontro del 7.3.2025  ( allegato 6) con cui sollecitavo una decisione in ordine alla mia istanza, credendo in buona fede che  UEPE avesse ritirato la mia istanza che invece mi è poi tornata indietro.

d)      Attualmente UEPE dovrebbe ( ammesso che la abbia ritirata, a tutt’ oggi non ho ancora ricevuto il talloncino di ricevuta) aver ricevuto la mia seconda istanza del 9 aprile scorso, cui sicuramente non darà riscontro, atteso che nel frattempo è stata emessa la decisione del Giudice senza che io medio tempore sia stato messo da UEPE in condizione di potermi difendere e di poter replicare ad ella ed alle farneticazioni  del COA di Pordenone. Ma io non intendo desistere dal mio diritto alla difesa ed insisto per avere i documenti che mi hanno accusato in qualche modo e sia pure ingiustamente e fuor di ogni decenza e per i quali sono stato brutalmente convocato ed interrogato.  Non sono un suddito, sono un cittadino di uno stato che voglio sperare sia ancora uno stato di legalità e diritto. Che cosa c’è scritto in quel carteggio “COAXYUEPE” che non si vuole che io legga, ma che mi si contesta con durezza  ?

3)      INFONDATEZZA ED ILLEGITTIMITA’ DELLA MOTIVAZIONE DI DINIEGO IN PUNTO “ MOTIVAZIONE PERSONALE”.

12)   Questo è il punto che qualifica come rigetto la decisione qui impugnata in quanto è stato accolto dal Giudice per respingere la mia istanza. Ho già detto che non mi è stato possibile difendermi dalla segnalazione farlocca e per converso dalla relazione UEPE che la fa propria negandomi il diritto al riconoscimento di un semestre di buona condotta.

13)  Ritengo non solo ingiusto ma anche offensivo qualificare come “ strumentale ad una battaglia” il riconoscimento della mia buona condotta con relativo sconto di pena. Cominciamo col dire che se buona condotta c’è – e nessuno  lo ha messo  in discussione – non si capisce perché essa non debba essere riconosciuta e solo perché sarebbe un riconoscimento sgradito a qualcuno,  evidentemente l’ autore della  segnalazione “. Peraltro, ogni ritardo nella concessione della richiesta di liberazione anticipata ritarda la possibilità di integrare istanze di reiscrizione e di deposito di atti connessi alle stesse in varie fasi di impugnazione, esponendo il ricorrente a ritardi nella ripresa del proprio lavoro e/o reiezioni di istanze/impugnazioni per difetto di documentazione difensiva, perenzioni, decadenze .

14)  Non solo. Il mio diritto al lavoro è un diritto sacrosanto e ad esso è finalizzata la istanza di liberazione anticipata. . Se non lavoro, lo Stato potrebbe anche avere il diritto di risbattermi in galera.  Ho 67 anni , due figlie in età scolare da mantenere ( non cito me stesso perché non ho mai  avuto pretese di tenori di vita elevati e potrei da solo anche sopravvivere in qualche modo con la mia futura pensione di 600 euro mensili….   ), ho dedicato la vita alla famiglia, al lavoro e alla cultura,   è un anno che non posso lavorare per avendone diritto per legge e per decreto 29.12.2022 di cui qui allego il dispositivo ( testo integrale allegato 2)  passato in giudicato e che l’ attuale presidente del COA si rifiuta di mettere in esecuzione. E’ chiarissimo  :

15)   Non è legittimo negare un riconoscimento di buona condotta che è ovviamente  giovevole per una reiscrizione  e non è “ strumentale” ad altro che a poter lavorare. Non può UEPE frapporre ostacoli ad istanze legittime che servono a poter lavorare. Si consideri anche che io ho interesse ad una riduzione rapida del fine pena a fini di reiscrizione proprio alla luce di quanto dichiarato in una delle sue ordinanze da detto COA, ove accenna al fatto che nuova istanza di reiscrizione verrebbe riconsiderata a esecuzione penale conclusa. A tal fine per chiedere un chiarimento su un punto fondamentale come questo, ho svolto la istanza del 14. 1.2025. Rimasta assolutamente senza risposta da parte del destinatario, tanto che ho dovuto svolgere solleciti via PEC e via raccomandata ( allegato 10). A tutt’ oggi nessuna risposta. Che tale comportamento sia inqualificabile , oltre che di  crudeltà efferata, ne fanno fede i 2 esposti disciplinari che ho interposto al Visentin e di cui agli allegati 8 e 9. Sostenere che tutto ciò sia “strumentale ad una battaglia” è ingiusto, sbagliato, offensivo verso chi si trova nella mia precaria e disagiata situazione. A meno che non ci si riferisca alla battaglia del lavoro…. Che nessuna istituzione pubblica , penitenziaria o penale può sabotare. O mi sbaglio ?  

16)  Sottolineo come le condanne da me inflitte dalla repubblica italiana non contengano in alcun modo limitazioni all’ esercizio della mia professione e lo stesso tribunale di Sorveglianza di Venezia/Padova mi scarcerò nell’ ormai lontano marzo 23 proprio perché disponevo di un lavoro, del MIO lavoro  autorizzandomi senza riserve a svolgerlo, con ciò chiaramente e indiscutibilmente riconoscendo che non vi è nesso è legame fra i fatti di cui alle condanne e l’ esercizio della professione da parete mia , le condanne che io ho patito non sono in alcun modo ostative all’ esercizio della professione  forense.

17)  Aggiungo anche che una decisione in materia di re-iscrizione non è mai definitiva ed io ho il diritto a svolgere ulteriori istanze, come pure a produrre ogni documentazione a me favorevole in ogni stato e grado  di queste vertenze. Negarmi questo diritto e rinviando alle calende greche ogni valutazione “ decidendo di non decidere equivale non a una posizione equidistante, ma  a voler concedere sotto traccia un sostegno alle posizioni a me avverse. Significa negare un diritto come pure già mi è stato negato il diritto alle copie di atti su cui replicare e difendermi. Mi pare una pessima abitudine. Vorrei capire quale sia l’ insegnamento educativo che io,   miserabile condannato senza riscatto  ,  debba trarre da questo atteggiamento….Mi sfugge, francamente, ma sicuramente non ha molto a che vedere con il principio di venire incontro a chi si comporta bene.

 

 [ uno dei volantini di cui volevano vietare la diffusione ]

4)      OMESSO ACCERTAMENTO IN PUNTO “ BUONA CONDOTTA”.

18)  Nell’ ordinanza qui impugnata , UEPE sostiene che non le è stato possibile svolgere una relazione sulla condotta del sottoscritto perché UEPE è “ oberata” di pratiche più urgenti. Mi permetto solo di sottolineare come la mia istanza sia del 30 dicembre, 2024 . Sono certo che il giudice abbia incaricato della relazione UEPE subito dopo la mia istanza e del resto, anche senza istanza,  UEPE era tenuta comunque alla relazione di fine anno 2024. Sono già passati 4 mesi, un po’ tanti. Diciamo più correttamente che è mancata la volontà di farlo. Evadere l’ incarico 4 mesi fa al volo era sicuramente chiedere l’ impossibile, evaderlo 3 – 4 mesi dopo  e con il solo riferimento del giugno-dicembre 2024  mi sembra un obiettivo facilmente raggiungibile, anche nelle condizioni più estreme : ma  se non era possibile una relazione inerente sei mesi dell’ anno scorso adesso, come potrebbe essere possibile una relazione con  una osservazione doppia fra due mesi ? Io penso che questa situazione andrà a definirsi solo vero la fine dell’ anno 2025, quando la legge impone una decisione finale sulla liberazione anticipata imponendo dei termini perentori.

19)  Il mancato accertamento della buona condotta, elemento necessario – oltre all’ esistenza del motivo personale -  per la valutazione dell’ istanza in oggetto,  induce ulteriormente a richiedere l’ annullamento della impugnata decisione.

20)  Ma c’è anche una considerazione conclusiva : poiché, è evidente ( lo scrive senza riserve) che  per XYUEPE la concessione della liberazione anticipata è una jattura in quanto il sottoscritto utilizzerebbe la certificazione di buona condotta nell’ ambito della reiscrizione all’ albo professionale , è detto beneficio è stato negato proprio per questo illegittimo  motivo che grida vendetta al cospetto di Dio , poiché il sottoscritto non desisterà certo dalle istanze di reiscrizione fino a quando non sarà reiscritto come ha diritto ad esserlo, chi garantisce che un domani, pur avendo maturato ulteriore buona condotta oltre a quella che Bonura – UEPE si è rifiutata ora di certificarmi  , quest’ ultima funzionaria non continui a negarmi  il beneficio dal momento che sarà certamente utilizzato da me  anche a tal fine lavorativo,  magari negando una buona condotta cristallina che ho sempre tenuto  ? Il quesito è molto serio perché a mio avviso  non vi è più garanzia di imparzialità della funzionaria UEPE “ assegnataria” della mia povera  persona, perché costei ha sposato in tutta evidenza le posizioni del COA che osteggia in tutti i modi  la mia reiscrizione, benchè atto dovuto   . negare un beneficio cui un malcapitato ha diritto perché detto riconoscimento è osteggiato da qualcuno, è un fatto gravissimo. Ed è sulla base di queste inaccettabili argomentazioni  che oggi questo beneficio mi è stato scandalosamente negato. E domani ? Io vorrei che lo Stato mi tutelasse . E’ inquietante che la citata funzionaria abbia scritto proprio così : “ E’ inopportuno concedergli la liberazione anticipata perché essa verrebbe utilizzata strumentalmente contro l’ ex ordine di appartenenza”. Ma certo che la utilizzerò, per riprendere a lavorare, non è mica un crimine.  Perché non dovrei “ spendere” una buona condotta nell’ esecuzione della pena per riprendere il lavoro ?  . Devo quindi temere che  mi si negherà ancora il mio diritto,  come ha già fatto in questa circostanza  ? Il mio utilizzo della liberazione anticipata a fini di ripresa lavorativa non è un mistero, è legittimo,  tanto più che nella mia domanda di reiscrizione del novembre scorso ( allegata), trasmessa al Giudice nel dicembre risulta scritto chiaramente che avevo allegato le certificazioni della buona condotta.

21)  La preoccupazione espressa sopra non è né peregrina, né gratuita, né eccessiva, sol si consideri – al netto di altre osservazioni che non è al momento questa la sede in cui esporre – quanto segue :

a)      È stato rifiutato illegittimamente  l’ accesso agli atti del procedimento ( id est  della “segnalazione” COA)  fatto inaudito, dopo che è stato evidenziato (allegati 4 e 5 ) come detto atto integri la ricusabilità dell’ ente COA in  quanto non ente imparziale, con ciò pesantemente danneggiando il sottoscritto nella sua pratica di reiscrizione amministrativa all’ albo professionale, che non ha potuto svolgere detta eccezione che gli avrebbe consentito di far valutare la propria istanza di reiscrizione da un organismo terzo ed imparziale, oltre a danneggiare il diritto del ricorrente a rivolgersi all’ autorità giudiziaria per molto probabili espressioni diffamatorie o minatorie profferite dal COA in detto carteggio. Il diritto di accesso alla giustizia non è negato ad un cittadino condannato a cui non sono sottratti i diritti civili e la personalità giuridica.

b)      E’ stata rifiutata pretestuosamente  la concessione della liberazione anticipata, dal momento che essa sarebbe stata utilizzata  ovviamente  ai fini della reiscrizione all’ albo professionale , ritendo quest’ ultima “ attività strumentale”, nonostante il diritto al lavoro sia garantito dalla Costituzione e sia un diritto/dovere del condannato obbligato – giustamente – al mantenimento di sé e della propria famiglia con l’ attività lavorativa, peraltro svolta dal sottoscritto in forma continuativa fino al 21 marzo 2024, data di esecutorietà della cancellazione amministrativa con relativo diritto alla reiscrizione, così come garantito e cesellato nella medesima delibera esecutiva del 29.12.2022 ( allegato 2). 

Tutto ciò premesso , il sottoscritto

RICORRE

Al tribunale di Sorveglianza di Trieste affinchè, in accoglimento del presente ricorso, qualificata correttamente la decisione impugnata come rigetto nel merito e non declaratoria di inammissibilità, proceda come per legge alla  fissazione di udienza, e successivamente voglia accogliere il presente ricorso concedendo la richiesta liberazione anticipata per il semestre GIUGNO – DICEMBRE 2024, con le statuizioni conseguenti e un tanto nel termine utile per fruire utilmente del beneficio, anche ai fini delle esigenze professionali avanzate nella istanza.

Ad istruttoria si richiede: l’ acquisizione medio tempore del relativo fascicolo presso il Giudice di Sorveglianza comprendente anche la relazione UEPE del 13.3.2025 e il citato documento con allegati ivi chiamato come “ segnalazione del consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone”. Con ovvia concessione di un termine medio tempore per permettermi l’ esercizio del diritto alla difesa.

Con ogni più ampia riserva di tutela.

Pordenone, 15.04.2025

Avv. Edoardo Longo

[ Un altro volantino  proibito" ]


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