Che fine ha fatto il
confronto fra l’ avvocato Edoardo Longo e gli “ ordinistici” fuori
controllo della città del Noncello che
gli negano la ripresa della professione con stratagemmi penosi e illegali ( cfr https://monitore1980.blogspot.com/2025/12/scandalo-al-tribunale-di-pordenone.html ) che sono una vergogna per l’ avvocatura stessa
? Ne parlavamo in un post ( https://monitore1980.blogspot.com/2026/02/verso-lo-scontro-finale.html ) e molti lettori ci hanno chiesto notizie. A molti piacerebbe assistere a questo duello, benchè truccato .
Notizie non ce ne sono…
benché la richiesta di confronto sia stata inoltrata già da un po’ di tempo e
benchè sia obbligatoria una volta richiesta dall’ interessato, se ne sono perse
le tracce e non è stata ancora mai fissata…. E ne è passato di tempo !
Del resto queste persone
perseguono la tattica non proprio onorevole dell’ “ avvelenamento dei
pozzi”, praticata dagli eserciti in fuga che consiste in questo : ben sapendo
che l’ avvocato Longo ha diritto pacifico ad essere reiscritto, e che ciò primo
o poi accadrà, che piaccia loro o no, intanto cercano di rubargli più tempo
possibile prima che avvenga questo fatale evento che aborrono,
rallentando il più possibile il suo accadere : non si sa mai : può essere che
Edoardo, che non è proprio giovanissimo, nel frattempo si sfibri, desista, rinunci e – ancor meglio – muoia….ed in ogni caso,
così facendo, gli rubano tempo che potrebbe invece dedicare al suo lavoro, e
scavano, apposta, ancora di più, nella
voragine dell’ enorme danno economico che
gli stanno producendo, incuranti se un giorno dovranno essere chiamati a
renderne conto.
In realtà, oltre alla
fissazione dell’ atteso confronto, hanno imbucato negli oscuri recessi dei loro
uffici anche la connessa istanza di reiscrizione , cercando di bloccarla a
tempo indeterminato. Con quale imbroglio,
stavolta ? Eccolo spiegato efficacemente nelle righe di una segnalazione che l’
avvocato Longo ha nel frattempo già inoltrato ad autorità sovraordinate agli “ ordinistici”
:
“Come già in procedenza a
Voi comunicato, io ho svolto una istanza di reiscrizione ( che mi compete ,
come più volte illustratovi ) al locale ordine degli avvocati in data 14
gennaio 2026.
La mia istanza langue per
motivi di ostruzionismo e defatigatori, già di per sé illegittimi oltre che
odiosi e indegni di un organismo di pubblica utilità che dovrebbe essere
assolutamente rigoroso nella applicazione della legge , pertanto già da due mesi.
Sennonchè, in data 13
febbraio mi veniva notificata, a ridosso della scadenza del termine per la
decisione sul punto, l’ allegata ordinanza di prerigetto della istanza,
asserendo che la stessa sarebbe stata inammissibile in quanto precedente
istanza del 2024 non sarebbe stata ancora
definita, in quanto al momento trovavasi ancora sub judice.
Replicavo con mia nota
del 9.3.2026 chiedendo audizione ed
evidenziando che in data 10 marzo us si teneva l’ udienza decisoria della Corte
di Cassazione. A tutt’ oggi non esiste più la pendenza giudiziaria in oggetto e
attendo la fissazione della relativa audizione richiesta, che non può protrarsi
all’ infinito.
Ma non è questo il punto.
Il punto di diritto è un altro. La legge professionale non vieta la
proposizione di più istanza di reiscrizione, ma vieta solamente all’ art. 17
nr. 5 la plurima iscrizione a più albi professionali. Nulla dice in materia di
pluralità di istanze.
Il CNF ha elaborato, in
difetto di una espressa previsione normativa in ordine alla pluralità di istanze di iscrizione. un orientamento che vieta la proposizione di pluralità di
istanze a DIVERSI ordini, in quanto, sostiene, la pluralità di istanze
punterebbe alla pluralità di iscrizioni. Personalmente, trovo peregrina tale
interpretazione, perché una istanza non è certo una iscrizione e già è
immediatamente verificabile una doppia iscrizione con l’ esito ex lege della
nullità della seconda iscrizione in termini cronologici. A parte però l’
opinabilità di detto orientamento suppletivo, non v’’è chi non veda come esso
limiti la pluralità di istanze a DIVERSI ENTI FORENSI, proprio perché la
ratio è inibire la doppia
iscrizione a enti diversi . Ma
assolutamente non vieta la proposizione di più istanze al MEDESIMO ENTE, perché
non porterebbe certo a una “ doppia iscrizione “ a enti diversi, ma semmai a
una sola e non c’è bisogno di sforzare
la logica per coglierlo.
Pertanto , l’ ordinanza
che qui segnalo è assolutamente illegale perché l’ istanza andava presa in
esame e decisa e non respinta per le ragioni assurde addotte da costoro che sono solo il paravento di una ostilità
radicata. “
Avete capito l’ imbroglio
?
Ancora tutto tace nel Palazzo dell’ Indecenza….
Ma Edoardo non è ancora morto e combattere gli
fa bene alla salute. Si scordino tutti che desista o si arrenda. Sono concetti
che non conosce.
Monitore Veneto

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