Caro Avvocato, come le ho
anticipato al telefono, il suo caso è assolutamente unico in tutta Italia e le
posso assicurare che ho esaminato tutto il data – base dei precedenti del
Consiglio Nazionale Forense senza trovare altro caso simile . Tutti gli
avvocati cancellati in via amministrativa sono sempre reiscritti dopo due o tre mesi dal venir meno dei vari impedimenti
al mantenimento nelle liste abilitanti all’ esercizio della professione.
Intendiamoci : ci sono certo casi di avvocati cancellati che non vengono
reiscritti – vengono reiscritti dopo anni , ma – come lei sa – si tratta di
cancellazioni disciplinari che sono cosa molto diversa dal suo caso . E ‘
indubbio che chi ha voluto callidamente generarle questa situazione illegale ciurla nel manico, cioè vuole generare artefatta confusione per mascherare l' illecito che hanno escogitato in suo danno. Lei ha trattato più volte la questione nel suo blog , ma come
mi ha richiesto, le svolgo una chiara illustrazione del punto, in modo da fugare
ogni equivoco in chi non ha dimestichezza con questi artifizi legali.
Cosa significa cancellazione
dall’ albo ? Significa che l’ avvocato cancellato, pur rimanendo abilitato, non
può svolgere alcuna attività professionale, in particolare avanti all’ autorità
giudiziaria nei processi, per tutto il periodo in cui è sottoposto a questa
misura.
Esistono due tipi di
cancellazione : quella amministrativa e quella disciplinare .
Quella amministrativa non è un giudizio
sull’ avvocato , ma si verifica quando viene meno uno dei requisiti previsti
dalla legge per svolgere detta professione. Per esempio, quali sono questi
requisiti ? La cittadinanza italiana, il possesso di uno studio legale per
lavorare, il non contemporaneo svolgimento di attività incompatibile con l’
avvocatura ( esempio : essere impiegato pubblico ) , lo status libertatis,
cioè l’ essere libero e non detenuto in carcere. Attenzione : lo stato
detentivo non rileva qui a ragioni disciplinari che sono altra cosa, ma solo perché
l’ avvocato in carcere non può godere di quella privacy che si ritiene
essenziale per lo svolgimento di detto
lavoro. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense proprio nel suo caso ( Sentenza
63-24 del 21.3.2024 ). Ed infatti, tutto ciò lo troviamo richiamato
nella decisione del 29.12.2022 che, sia pur cancellandolo perché deportato in
carcere, ribadiva il suo diritto alla reiscrizione una volta libero ,
esattamente come stabilisce la legge ( art. 17 comma 15, legge professionale
147-2012 ) :
Infatti , quando il
professionista ritorna in possesso del requisito mancante , ha diritto ad
essere reiscritto immediatamente, senza indugio e in forma di fatto automatica.
Diversa è la cancellazione
disciplinare. Essa non riguarda l’ esistenza o meno di un dato di fatto
necessario per lavorare come quella amministrativa , ma è una sanzione
punitiva a tutti gli effetti e viene pronunciata alla fine di un procedimento
disciplinare , quando, ritenuto che il professionista abbia compiuto una violazione,
anche particolarmente grave, viene punito con la sanzione della
cancellazione che è fra le misure più gravi. L’ avvocato cancellato per punizione,
può essere reiscritto a pura discrezione dell’ ente forense , quello che i suoi
avversari stralunati chiamano per autocelebrarsi “ ente ordinistico
“.
Non è il caso che la riguarda perché lei non ha mai avuto una cancellazione disciplinare , pronunciata alla fine di un processo disciplinare, ma è stato cancellato per essere in carcere, con il diritto alla reiscrizione una volta uscitone. Lei non ha alcuna pendenza disciplinare in atto, come ho verificato consultando gli atti anche presso il Consiglio Disciplinare Distrettuale di Trieste. Lei ebbe sì due procedimenti disciplinari nel 2018 come ricaduta delle due condanne penali per le quali avevano studiato di buttarla in carcere, ma, come ho consultato personalmente, questi due procedimenti si sono conclusi con condanne molto lievi in rapporto ai 4 anni ( e un mese beffardo, calcolato proprio per gettarla in carcere ) e cioè a due condanne disciplinari di 3 mesi e 2 mesi di mera sospensione dal lavoro. Dette condanne non furono neanche mai poste in esecuzione per intervenuta prescrizione e in ogni caso non si trattava neanche lontanamente di cancellazione che è la misura estrema punitiva. Di fatto, il Consiglio di Disciplina la ha ritenuta innocente dei fatti di cui alle condanne penali , ma non potendo eludere l’ effetto preclusivo all’ assoluzione derivante da due condanne penali definitive, le ha comminato le sanzioni più leggere, quelle dei due mesi di sanzione meramente sospensiva, peraltro, non rendendole neanche esecutive, per intervenuta prescrizione. Lei non ha nessuna cancellazione disciplinare da scontare. Nè il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste , nè di altrove, ha mai pronunciato una siffatta sanzione disciplinare , la sola che concederebbe agli ordinistici il diritto di torturarla così. Non si può infliggere ad una persona una sanzione che non è mai stata pronunciata. Non credo che neanche nei tempi oscuri del Medioevo qualcuno avesse mai avuto l' ardire di fare una cosa simile. Quando ho studiato la sua vicenda sono rimasto allibito e costernato. Non ho mai visto una cosa simile.
Lei ha quindi assoluto e pacifico diritto per legge a riprendere subito il suo lavoro, lo aveva fin dal 1 marzo, 2023, quando è stato scarcerato . Non solo : Lei non è stato mai interdetto in
alcun modo, neanche provvisorio, dall’ esercizio della professione, neanche nelle sentenze che la
hanno condannata o dal tribunale di Sorveglianza, tanto è vero che è stato
rimesso in libertà con il diritto di svolgere la sua professione, diritto che
ha pacificamente esercitato dal 1.3.2023 al 21.3.2024, data in cui la
cancellazione amministrativa ( provvisoria) è divenuta definitiva.
Dirò di più : la mera
cancellazione amministrativa vale solo per il periodo della mancanza del requisito assente , nel suo caso lo status libertatis che Lei non
ebbe dal luglio 2022 al febbraio 2023.
Avrebbero dovuto revocare la cancellazione amministrativa dal 1 marzo 2023,
quando uscì dal carcere, perché era di nuovo libero. Ciò è la prassi in tutti i
casi come il suo. Sicuramente ciò sarebbe avvenuto, visto che era stato messo
nero su bianco questo percorso di ripristino del suo lavoro, previsto dalla
legge, ancora nel dicembre 2022 quando lei era addirittura ancora in carcere , ma il suo problema è stato il cambio di Presidente
ordinistico perché il subentrante si è piegato in tutta evidenza a
pressioni indecenti in suo danno che prima non avevano trovato udienza .
Pressioni a mio avviso molto forti, tali da indurre il cenacolo ordinistico
a un comportamento molto grave, cioè quello di violare scientemente la legge
dello Stato e di perdurare per anni in detto atteggiamento. L' ente "ordinistico " di Pordenone sta compiendo un illecito da lasciare a bocca aperta perchè tratta in modo del tutto arbitrario e a proprio capriccio come fosse una cancellazione disciplinare un mero caso di cancellazione amministrativa con diritto alla reiscrizione immediata. Non esistono precedenti simili, nè possono esistere, perchè la legge regola minuziosamente le due diverse fattispecie senza possibilità di confusione fra le stesse.
E’ evidente quindi che chi ha compiuto questo orrore giuridico cerca in tutti i modi, nell’ ambiente giudiziario pordenonese in primis ed in quello dei propri iscritti e laddove ne abbia l’ opportunità nell’ opinione pubblica , di ingenerare confusione giuridica, spacciando la sua cancellazione amministrativa con una cancellazione disciplinare , perché giammai alcun organismo disciplinare ha mai pronunciato una siffatta condanna. E la pronuncia della sola cancellazione a lei inflitta, quella amministrativa, è quella riportata più sopra , nel dicembre 2022 , dove è peraltro scritto espressamente che , una volta uscito dal carcere , lei aveva – ed ha ! – il diritto a essere reiscritto.
Lei mi ha anche chiesto quale sia l’ ammontare del danno che le è
stato inflitto dal consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone. Le ho
spedito separatamente la mia relazione dettagliata sul punto e qui richiamo solo
le mie conclusioni : considerando che oramai due anni di cancellazione effettiva
( dal 21 marzo 2024 ad oggi), hanno di fatto azzerato il suo avviamento professionale,
considerato che Ella ha svolto attività di avvocato per 41 anni, la perdita totale
di avviamento di uno studio legale di 41 anni di attività, mica un giorno,
oltre ai mancati redditi di due anni considerando il suo stato di disoccupazione
che si protrae dal 21 marzo 2024, non è assolutamente esagerato calcolare un
danno complessivo orientativamente nella misura di euro
500.000 ( cinquecentomila). Ed andrà aumentando ulteriormente finchè
si protrarrà l’ attuale situazione di illegale blocco della obbligatoria
reiscrizione.
Credo di essere stato
sufficientemente chiaro ed esaustivo. A questo punto, il mio consiglio è quello
di dar corso all’ azione civile risarcitoria, trovandosi un avvocato capace e
onesto da cercare lontano dal foro boario di Pordenone . Perché le dico
questo ? Nello svolgimento dell’ incarico accertativo che lei mi ha conferito ,
ho potuto appurare che a Pordenone vige un passaparola fra i suoi
colleghi, non so da dove partito ,ma non credo ci voglia molta immaginazione
a sospettarlo – che consiste nel non prestarle alcuna forma di aiuto, neanche
relazionandole dei retroscena di questa vicenda , che in realtà non sono
neanche tanto segreti e lei facilmente potrebbe venire a conoscenza di chi è stato
a mestare nel torbido per giungere a questa allucinante
situazione di illegalità che, le ripeto, mi risulta essere unica in Italia.
Rimango a sua
disposizione e la saluto cordialmente .
Comunicazione originale sottoscritta
ROMA






















