Pordenone, martedì 24 giugno 2025
AL
CONSIGLIO
DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI
Largo Giustiniano
– 33170 PORDENONE
RACCOMANDATA RR
SOLLECITO
DI RICHIESTA DI CHIARIMENTO
Premesso
:
1)
Che in data 14.01.2025 ( ! ) il
sottoscritto trasmetteva richiesta formale di chiarimento ( qui allegata ex
novo per praticità) con la quale chiedevo mi venisse data risposta in modo
chiaro ed univoco al seguente quesito più che legittimo, atteso anche che il
sottoscritto è stato iscritto a codesto ordine per 41 anni consecutivi :
“
se detto ente è intenzionato o meno a reiscrivere il sottoscritto all’ albo
degli avvocati quando la esecuzione penale in atto, non muraria, sarà cessata”.
2)
Considerato che la vostra
risposta contenuta nella delibera ( …) datata 21 marzo
2025, appare vaga, generica, incerta e
quindi l’ esatto contrario di quanto richiestovi, essendo del tutto generico ed
incomprensibile il richiamo ad una sentenza del CNF,
3)
Considerato che codesto
COA ha tenuto nel tempo nei miei riguardi, sotto la presidenza Visentin ,
un comportamento che non si può definire improntato a chiarezza, rispetto e linearità, avendo negato istanza di
auto-annullamento della cancellazione in considerazione della pendenza della
connessa impugnazione, avendo negato una prima istanza di reiscrizione sul
presupposto che la cancellazione in quel momento non era definitiva
essendo pendente una impugnazione,
avendo negato in varie circostanze lì applicabilità del principio del diritto
alla iscrizione di professionista non in esecuzione penale muraria ma in stato
di libertà, avendo negato il diritto alla reiscrizione post cancellazione
amministrativa ormai definitiva e derivante
da stato provvisorio di detenzione ( finita l’ 1.3.2023) un tanto contra
norma legislativa sul punto e, più recentemente, avendo ammesso in una memoria
ante la Corte di Cassazione di aver violato detta norma specifica, in nome peraltro
di ragioni pretestuose su cui al momento non mi soffermo in virtù della citata
pendenza ancora in essere, è evidente che non può essere ritento esaustivo un
generico richiamo da parte Vostra a sentenza che peraltro ha altro in oggetto, ma si rende doverosa da
parte di codesto ente una risposta chiara e diretta al chiarimento richiesto.
4)
Va da sé che non è discrezionale
decidere sul diniego di accesso ad una professione o lavoro a qualunque
lavoratore/professionista che abbia
superato ogni esame di abilitazione in tal senso e che abbia esercitato detta
professione/lavoro per oltre 40 anni , essendo quello alla indicazione precisa di una
data di ripresa dell’ attività lavorativa , un diritto costituzionalmente garantito ,
atteso inoltre che è pacifico ed
evidente che le condanne infertemi ( peraltro ingiustamente ed illegittimamente
) non sono ostative ex lege alla
reiscrizione , per le quali il solo requisito ostativo ex lege alla re-iscrizione ( stato di detenzione ) è
venuto meno fin dal 1 marzo 2023. E siamo al luglio 2025.
5)
Un tanto senza rinuncia
alcuna né all’ azione intrapresa avanti alla Corte di Cassazione, né al
connesso diritto alla reiscrizione amministrativa tout court derivante dalla legge professionale e dal medesimo decreto di cancellazione di
questo ente del 29.12.2022 e dal relativo richiamo normativo alla LP in esso
contenuto .
Resto in attesa di un riscontro
chiaro come è dovuto ed entro il termine di giorni 15 dalla presente richiesta.
Distinti saluti.
Avv.
Edoardo Longo
COMUNICAZIONE INVIATA IL 24 GIUGNO 2025. SI ATTENDE RISPOSTA, MA DUBITIAMO CHE ARRIVI...
Ricordiamo ancora una volta che l' avvocato Edoardo Longo ha diritto a riprendere la sua professione come stabilisce la legge e lo stesso decreto dell' ordine forense del 29.12.2022 che fissava il diritto alla ripresa lavorativa fin da primo giorno di restituzione alla libertà, in conformità alla legge ! I nostri lettori conoscono perfettamente questo decreto, ma per qualche smemorato lo riproduciamo per la centesima volta :
Pieno sostegno e solidarietà all' Avvocato Edoardo, una persona onesta giusta e rispettosa dei valori morali
RispondiElimina