giovedì 12 febbraio 2026

UN CASO UNICO IN ITALIA

 


Caro Avvocato, come le ho anticipato al telefono, il suo caso è assolutamente unico in tutta Italia e le posso assicurare che ho esaminato tutto il data – base dei precedenti del Consiglio Nazionale Forense senza trovare altro caso simile . Tutti gli avvocati cancellati in via amministrativa sono sempre reiscritti dopo  due o tre mesi dal venir meno dei vari impedimenti al mantenimento nelle liste abilitanti all’ esercizio della professione. Intendiamoci : ci sono certo casi di avvocati cancellati che non vengono reiscritti – vengono reiscritti dopo anni , ma – come lei sa – si tratta di cancellazioni disciplinari che sono cosa molto diversa dal suo caso . E ‘ indubbio che chi ha voluto callidamente generarle questa situazione illegale  ciurla nel manico, cioè vuole generare artefatta confusione per mascherare l'  illecito che hanno escogitato in suo danno. Lei ha trattato più volte la questione nel suo blog , ma come mi ha richiesto,  le svolgo una chiara illustrazione del punto, in modo da fugare ogni equivoco in chi non ha dimestichezza con questi artifizi legali.

Cosa significa cancellazione dall’ albo ? Significa che l’ avvocato cancellato, pur rimanendo abilitato, non può svolgere alcuna attività professionale, in particolare avanti all’ autorità giudiziaria nei processi, per tutto il periodo in cui è sottoposto a questa misura.

Esistono due tipi di cancellazione : quella amministrativa e quella disciplinare . Quella amministrativa  non è un giudizio sull’ avvocato , ma si verifica quando viene meno uno dei requisiti previsti dalla legge per svolgere detta professione. Per esempio, quali sono questi requisiti ? La cittadinanza italiana, il possesso di uno studio legale per lavorare, il non contemporaneo svolgimento di attività incompatibile con l’ avvocatura ( esempio : essere impiegato pubblico ) , lo status libertatis, cioè l’ essere libero e non detenuto in carcere. Attenzione : lo stato detentivo non rileva qui a ragioni disciplinari che sono altra cosa, ma solo perché l’ avvocato in carcere non può godere di quella privacy che si ritiene essenziale per lo svolgimento  di detto lavoro. Lo ha ribadito il Consiglio  Nazionale Forense proprio nel suo caso ( Sentenza  63-24 del 21.3.2024 ).  Ed infatti, tutto ciò lo troviamo richiamato nella decisione del 29.12.2022 che, sia pur cancellandolo perché deportato in carcere, ribadiva il suo diritto alla reiscrizione una volta libero , esattamente come stabilisce la legge ( art. 17 comma 15, legge professionale 147-2012 )  :



Infatti , quando il professionista ritorna in  possesso del requisito mancante , ha diritto ad essere reiscritto immediatamente, senza indugio e in forma di fatto automatica.

Diversa è la cancellazione disciplinare. Essa non riguarda l’ esistenza o meno di un dato di fatto necessario per lavorare come quella amministrativa , ma è una sanzione punitiva a tutti gli effetti e viene pronunciata alla fine di un procedimento disciplinare , quando, ritenuto che il professionista abbia compiuto una violazione, anche particolarmente grave, viene punito con la sanzione della cancellazione che è fra le misure più gravi. L’ avvocato cancellato per punizione, può essere reiscritto a pura discrezione dell’ ente forense , quello che i suoi avversari stralunati chiamano per autocelebrarsi “ ente ordinistico “.

Non è il caso che la riguarda perché lei non ha mai avuto una cancellazione disciplinare , pronunciata alla fine di un processo disciplinare, ma è stato cancellato per essere in carcere, con il diritto alla reiscrizione una volta uscitone. Lei non ha alcuna pendenza disciplinare in atto, come ho verificato consultando gli atti anche presso il Consiglio Disciplinare Distrettuale di Trieste. Lei ebbe sì due procedimenti disciplinari nel 2018  come ricaduta delle due condanne penali per le quali avevano studiato di buttarla in carcere, ma,  come ho consultato personalmente, questi due procedimenti si sono conclusi con condanne molto lievi in rapporto ai 4 anni ( e un mese beffardo, calcolato proprio per gettarla in carcere ) e cioè a due condanne disciplinari di 3 mesi e 2 mesi di mera sospensione dal lavoro. Dette condanne non furono neanche mai poste in esecuzione per intervenuta prescrizione e in ogni caso non si trattava neanche lontanamente di cancellazione che è la misura estrema punitiva. Di fatto, il Consiglio di Disciplina la ha ritenuta innocente dei fatti di cui alle condanne penali , ma non potendo eludere l’ effetto preclusivo all’ assoluzione derivante  da due condanne penali definitive, le ha comminato le sanzioni più leggere, quelle dei due mesi di sanzione meramente sospensiva, peraltro, non rendendole neanche esecutive, per intervenuta prescrizione. Lei non ha nessuna cancellazione disciplinare da scontare. Nè il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste , nè di altrove, ha mai pronunciato una siffatta sanzione disciplinare , la sola che concederebbe agli ordinistici il diritto di torturarla così.  Non si può infliggere ad una persona una sanzione che non è mai stata pronunciata. Non credo che neanche nei tempi oscuri del Medioevo qualcuno avesse mai avuto l' ardire di fare una cosa simile. Quando ho studiato la sua vicenda sono rimasto allibito e costernato. Non ho mai visto una cosa simile. 

Lei ha quindi assoluto e pacifico diritto per legge  a riprendere subito il suo lavoro, lo aveva fin dal 1 marzo, 2023, quando è stato scarcerato   . Non solo : Lei non è stato mai  interdetto in alcun modo, neanche provvisorio,  dall’ esercizio della professione, neanche nelle sentenze che la hanno condannata o dal tribunale di Sorveglianza, tanto è vero che è stato rimesso in libertà con il diritto di svolgere la sua professione, diritto che ha pacificamente esercitato dal 1.3.2023 al 21.3.2024, data in cui la cancellazione amministrativa ( provvisoria) è divenuta definitiva.

Dirò di più : la mera cancellazione amministrativa vale solo per il periodo della mancanza del requisito assente , nel suo caso lo status libertatis che Lei non ebbe dal  luglio 2022 al febbraio 2023. Avrebbero dovuto revocare la cancellazione amministrativa dal 1 marzo 2023, quando uscì dal carcere, perché era di nuovo libero. Ciò è la prassi in tutti i casi come il suo. Sicuramente ciò sarebbe avvenuto, visto che era stato messo nero su bianco questo percorso di ripristino del suo lavoro, previsto dalla legge, ancora nel dicembre 2022 quando lei era addirittura ancora in carcere  , ma il suo problema è stato il cambio di Presidente ordinistico perché il subentrante si è piegato in tutta evidenza a pressioni indecenti in suo danno che prima non avevano trovato udienza . Pressioni a mio avviso molto forti, tali da indurre il cenacolo ordinistico a un comportamento molto grave, cioè quello di violare scientemente la legge dello Stato e di perdurare per anni in detto atteggiamento. L' ente "ordinistico " di Pordenone sta compiendo un illecito da lasciare a bocca aperta perchè tratta in modo del tutto arbitrario e a proprio capriccio come fosse una  cancellazione  disciplinare  un mero caso di cancellazione amministrativa con diritto alla reiscrizione immediata. Non esistono precedenti simili, nè possono esistere, perchè la legge regola minuziosamente le due diverse fattispecie senza possibilità di confusione fra le stesse. 




E’ evidente quindi che chi ha compiuto questo orrore giuridico cerca in tutti i modi, nell’ ambiente giudiziario pordenonese in primis ed in quello dei propri iscritti e laddove ne abbia l’ opportunità nell’ opinione pubblica , di ingenerare confusione giuridica, spacciando la sua cancellazione amministrativa con una cancellazione disciplinare , perché giammai alcun organismo disciplinare ha mai pronunciato una siffatta condanna. E la pronuncia della sola cancellazione a lei inflitta, quella amministrativa,   è quella riportata più sopra , nel dicembre 2022 , dove è peraltro scritto espressamente che , una volta uscito dal carcere , lei aveva – ed ha ! – il diritto a  essere reiscritto.

 Lei mi ha anche chiesto quale sia l’ ammontare del danno che le è stato inflitto dal consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone. Le ho spedito separatamente la mia relazione dettagliata sul punto e qui richiamo solo le mie conclusioni : considerando che oramai due anni di cancellazione effettiva ( dal 21 marzo 2024 ad oggi), hanno di fatto azzerato il suo avviamento professionale, considerato che Ella ha svolto attività di avvocato per 41 anni, la perdita totale di avviamento di uno studio legale di 41 anni di attività, mica un giorno, oltre ai mancati redditi di due anni considerando il suo stato di disoccupazione che si protrae dal 21 marzo 2024, non è assolutamente esagerato calcolare un danno complessivo orientativamente nella misura di euro 500.000 ( cinquecentomila). Ed andrà aumentando ulteriormente finchè si protrarrà l’ attuale situazione di illegale blocco della obbligatoria reiscrizione.

Credo di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo. A questo punto, il mio consiglio è quello di dar corso all’ azione civile risarcitoria, trovandosi un avvocato capace e onesto da cercare lontano dal foro boario di Pordenone . Perché le dico questo ? Nello svolgimento dell’ incarico accertativo che lei mi ha conferito , ho potuto appurare che a Pordenone vige un passaparola fra i suoi colleghi, non so da dove partito ,ma non credo ci voglia molta immaginazione a sospettarlo – che consiste nel non prestarle alcuna forma di aiuto, neanche relazionandole dei retroscena di questa vicenda , che in realtà non sono neanche tanto segreti e lei facilmente potrebbe venire a conoscenza di chi è stato a mestare nel torbido per giungere a questa allucinante situazione di illegalità che, le ripeto, mi risulta essere unica in Italia.

Rimango a sua disposizione e  la saluto cordialmente .

Comunicazione originale sottoscritta

ROMA

 

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