Pordenone, 05.07.2024
Al
CONSIGLIO
DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI
Ch.mo Sig.
DOTT.
CARLO NORDIO
MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA Via Arenula , 70 – ROMA 00186
per Conoscenza :
RACCOMANDATA RR
per Conoscenza :
Per
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’ UOMO
DIFFIDA
AL CONSIGLIO DELL’ ORDINE FORENSE
DI PORDENONE – MESSA IN MORA RISARCITORIA
Il sottoscritto AVV. EDOARDO LONGO
di Pordenone sporge la presente diffida nei confronti del Consiglio dell’
Ordine degli Avvocati della città di Pordenone e per tale effetto
preliminarmente
ESPONE
:
1) In
data 29.12.2022 il sottoscritto veniva cancellato in via amministrativa ( non
disciplinare ) dal COA di Pordenone in quanto posto dal 19.07.2022 in stato di
detenzione muraria a seguito passaggio in giudicato di condanne penali ,
2)
In detto decreto di cancellazione ( qui
allegato) si sottolineava come l’ assenza – provvisoria del requisito F per l’
iscrizione al’ albo ( stato di libertà personale) imponeva la cancellazione
amministrativa, salvo il diritto alla reiscrizione quando detto requisito – la
libertà personale – fosse stato riacquistato. Si riporta di seguito per
praticità di consultazione il dispositivo di detta delibera :
3)
Ciò avveniva il successivo 1.3.2023 , data
in cui la magistratura di Sorveglianza di Venezia/Padova rimetteva in libertà
il sottoscritto con la concessione della misura dell’ affidamento in prova, non
ostativa all’ esercizio della professione forense, come lo stato di detenzione.
4)
Autorizzato dalla stessa magistratura di
Sorveglianza, il sottoscritto riprendeva subito il suo lavoro fino alla data
del 21.3.2024 , quando passava in giudicato la sentenza del CNF a seguito
impugnazione, la quale confermava la cancellazione amministrativa pronunciata
per la situazione detentiva.
5)
Successivamente, in data 27.3.2024 il
sottoscritto proponeva istanza di reiscrizione all’ albo degli avvocati di
Pordenone, avendone diritto ai sensi dell’ art 17 c.15 LP che stabilisce anche
l’ obbligo in capo al COA di una “ immediata” reiscrizione una volta venuto
meno il fatto ostativo alla iscrizione all’ albo, id est
esecuzione penale detentiva.
6)
Nonostante siano passati già tre
mesi dalla istanza di reiscrizione e quasi 18 mesi dalla
cessazione della detenzione, il COA di Pordenone, avendo anche sforato il
termine di 30 giorni entro cui ha obbligo giuridico di decidere sulla istanza
del 27 marzo us, ancora non si è pronunciato.
7)
Che tale ritardo è doloso, illegale ed
inaccettabile ed è solo un atto emulativo volto a procrastinare la decisione al
fine di danneggiare il più possibile il sottoscritto rallentando il più
possibile il ritorno al proprio lavoro del sottoscritto richiedente,
rallentando anche l’ inter di impugnazione , poiché il sottoscritto è convinto
che il citato COA di Pordenone non rispetterà la legge e respingerà
illegalmente ed illegittimamente la istanza di reiscrizione del sottoscritto.
8)
Ne consegue che il danno illecito che il
COA di Pordenone sta producendo è molto grave. Per quanto concerne il danno
inferto al sottoscritto, a 4 mesi dalla istanza inevasa per omissione
dolosa, in danno consiste nell’ azzeramento della attività professionale del
sottoscritto e relativo avviamento dello Studio, danno neppur verificatosi
mentre il sottoscritto era in carcere. E’ stato incaricato un consulente
tecnico di redigere una dettagliata perizia del danno e sua relativa quantificazione fino alla data odierna. Con
espressa riserva di procedere successivamente alla conseguente azione risarcitoria.
9)
Ma vi è un secondo danno che qui viene
segnalato. Si tratta del danno inferto alle associazioni indipendentiste che
hanno me come riferimento legale e difensivo . Si tratta delle
associazioni ( omissis ) L’ illecita omissione di decidere ( e decidere positivamente,
trattandosi di fatto e di diritto di reiscrizione obbligatoria che la legge
impone debba essere fatta “ con la maggior rapidità” – e sono già passati 18
mesi dalla rimozione del fattore impediente, cioè lo stato di detenzione ), ha
costretto tutte queste realtà politiche a dover cambiare difensore ricorrendo a
legali che non portano né ora, né in futuro all’ attenzione dei giudici le
argomentazioni politiche degli imputati e la valorizzazione delle loro tesi
ideali la cui rilevanza nel momento decisorio è fondamentale. Hanno così dovuto rinunciare ad una difesa
politica in processi politici, e a molti strumenti giuridici che la legge
nazionale ed internazionale consente
loro di esercitare ( atti di ricusazione, istanze per il trasferimento di
processi, consulenze di parte, eccezioni di giurisdizioni , denunce penali ed
internazionali, ed altre ) per colpa
della condotta illegittima del COA di
Pordenone o – meglio – del suo attuale
presidente, Visentin Igor , subentrato
solo nel gennaio del 2023, peraltro politicamente impegnato attivamente in un partito
politico che mai ha nascosto la sua avversione al movimento indipendentista.
10)
Per quanto concerne il danno inferto al
diritto alla Difesa di queste associazioni, le stesse si riservano la
quantificazione e la messa in atto di tutte le iniziative politiche a loro
tutela.
11)
Le medesime ragioni spingono a segnalare
la situazione grave qui denunciata anche all’ Ill.mo Signor Ministro della
Giustizia, che ben conosce questi Territori , perché attivi le sue iniziative ispettive
presso il COA di Pordenone che alloggia in struttura giudiziaria della
repubblica italiana .
12) La grave situazione e la messa in pericolo dei diritti costituzionali al Lavoro , alla Difesa, alla libertà di opinione e di associazione politica, impongono di segnalare fin da ora quanto sta succedendo alla Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo, garante del rispetto dei valori democratici degli stati dell’ Unione, fra cui anche la repubblica italiana.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato Edoardo Longo , avendo già pazientato anche troppo nell’ attesa di una deliberazione che tarda per motivazioni illegali , avendo preso atto anche dei danni gravi inferti ai propri assistiti ed esposti in premesse,
DIFFIDA
Il consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone e il suo attuale presidente Visentin Igor , dal persistere nel presente comportamento omissivo della decisione , comportamento che non merita alcun apprezzamento giuridico ed è inqualificabile, a 4 mesi dalla proposizione della istanza e a 18 mesi dalla fine dell’ impedimento de quo.
SI RISERVA
Ogni tutela legale nei confronti del COA di Pordenone e del suo attuale presidente, nessuna esclusa, e in particolare tutela risarcitoria per il danno professionale derivante da 3 mesi di illecito mantenimento in stato di cancellazione amministrativa.
CHIEDE FORMALMENTE
Le dimissioni di Visentin Igor da presidente del consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone.
Ci si riserva ogni ulteriore istanza e azione legale.
Con osservanza
Avv.
Edoardo Longo
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