lunedì 8 luglio 2024

TERZA DIFFIDA ALL' ORDINE FORENSE DI PORDENONE

 

Pordenone, 05.07.2024

Al

CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI

per Conoscenza :

Ch.mo Sig.

DOTT. CARLO NORDIO

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Via Arenula , 70 – ROMA 00186

per Conoscenza :

RACCOMANDATA RR

per Conoscenza :

Per

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’ UOMO

 

DIFFIDA AL CONSIGLIO DELL’ ORDINE FORENSE

DI PORDENONE – MESSA IN MORA RISARCITORIA

Il sottoscritto AVV. EDOARDO LONGO di Pordenone sporge la presente diffida nei confronti del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati della città di Pordenone e per tale effetto preliminarmente

ESPONE :

1)      In data 29.12.2022 il sottoscritto veniva cancellato in via amministrativa ( non disciplinare ) dal COA di Pordenone in quanto posto dal 19.07.2022 in stato di detenzione muraria a seguito passaggio in giudicato di condanne penali ,

2)      In detto decreto di cancellazione ( qui allegato) si sottolineava come l’ assenza – provvisoria del requisito F per l’ iscrizione al’ albo ( stato di libertà personale) imponeva la cancellazione amministrativa, salvo il diritto alla reiscrizione quando detto requisito – la libertà personale – fosse stato riacquistato. Si riporta di seguito per praticità di consultazione il dispositivo di detta delibera :

 

3)      Ciò avveniva il successivo 1.3.2023 , data in cui la magistratura di Sorveglianza di Venezia/Padova rimetteva in libertà il sottoscritto con la concessione della misura dell’ affidamento in prova, non ostativa all’ esercizio della professione forense, come lo stato di detenzione.

4)      Autorizzato dalla stessa magistratura di Sorveglianza, il sottoscritto riprendeva subito il suo lavoro fino alla data del 21.3.2024 , quando passava in giudicato la sentenza del CNF a seguito impugnazione, la quale confermava la cancellazione amministrativa pronunciata per la situazione detentiva.

5)      Successivamente, in data 27.3.2024 il sottoscritto proponeva istanza di reiscrizione all’ albo degli avvocati di Pordenone, avendone diritto ai sensi dell’ art 17 c.15 LP che stabilisce anche l’ obbligo in capo al COA di una “ immediata” reiscrizione una volta venuto meno il fatto ostativo alla iscrizione all’ albo, id est esecuzione penale detentiva.

6)      Nonostante siano passati già tre mesi dalla istanza di reiscrizione e quasi 18 mesi dalla cessazione della detenzione, il COA di Pordenone, avendo anche sforato il termine di 30 giorni entro cui ha obbligo giuridico di decidere sulla istanza del 27 marzo us, ancora non si è pronunciato.

7)      Che tale ritardo è doloso, illegale ed inaccettabile ed è solo un atto emulativo volto a procrastinare la decisione al fine di danneggiare il più possibile il sottoscritto rallentando il più possibile il ritorno al proprio lavoro del sottoscritto richiedente, rallentando anche l’ inter di impugnazione , poiché il sottoscritto è convinto che il citato COA di Pordenone non rispetterà la legge e respingerà illegalmente ed illegittimamente la istanza di reiscrizione del sottoscritto.

8)      Ne consegue che il danno illecito che il COA di Pordenone sta producendo è molto grave. Per quanto concerne il danno inferto al sottoscritto, a 4 mesi dalla istanza inevasa per omissione dolosa, in danno consiste nell’ azzeramento della attività professionale del sottoscritto e relativo avviamento dello Studio, danno neppur verificatosi mentre il sottoscritto era in carcere. E’ stato incaricato un consulente tecnico di redigere una dettagliata perizia del danno e sua relativa  quantificazione fino alla data odierna. Con espressa riserva di procedere successivamente alla  conseguente azione risarcitoria.

9)      Ma vi è un secondo danno che qui viene segnalato. Si tratta del danno inferto alle associazioni indipendentiste che hanno me come riferimento legale e difensivo . Si tratta delle associazioni ( omissis ) L’ illecita omissione di decidere ( e decidere positivamente, trattandosi di fatto e di diritto di reiscrizione obbligatoria che la legge impone debba essere fatta “ con la maggior rapidità” – e sono già passati 18 mesi dalla rimozione del fattore impediente, cioè lo stato di detenzione ), ha costretto tutte queste realtà politiche a dover cambiare difensore ricorrendo a legali che non portano né ora, né in futuro all’ attenzione dei giudici le argomentazioni politiche degli imputati e la valorizzazione delle loro tesi ideali la cui rilevanza nel momento decisorio è fondamentale.  Hanno così dovuto rinunciare ad una difesa politica in processi politici, e a molti strumenti giuridici che la legge nazionale ed internazionale  consente loro di esercitare ( atti di ricusazione, istanze per il trasferimento di processi, consulenze di parte, eccezioni di giurisdizioni , denunce penali ed internazionali, ed altre )  per colpa della condotta illegittima del  COA di Pordenone o – meglio – del  suo attuale presidente, Visentin Igor ,  subentrato solo nel gennaio del 2023, peraltro politicamente impegnato attivamente in un partito politico che mai ha nascosto la sua avversione  al movimento indipendentista.

10)  Per quanto concerne il danno inferto al diritto alla Difesa di queste associazioni, le stesse si riservano la quantificazione e la messa in atto di tutte le iniziative politiche a loro tutela.

11)  Le medesime ragioni spingono a segnalare la situazione grave qui denunciata anche all’ Ill.mo Signor Ministro della Giustizia, che ben conosce questi Territori ,  perché attivi le sue iniziative ispettive presso il COA di Pordenone che alloggia in struttura giudiziaria della repubblica italiana .

12)  La grave situazione e la messa in pericolo dei diritti costituzionali al Lavoro , alla Difesa, alla libertà di opinione e di associazione politica, impongono  di segnalare fin da ora quanto sta succedendo alla Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo, garante del rispetto dei valori democratici degli stati dell’ Unione, fra cui anche la repubblica italiana.

Tutto  ciò premesso, il sottoscritto avvocato Edoardo Longo , avendo già pazientato anche troppo nell’ attesa di una deliberazione che tarda per motivazioni illegali , avendo preso atto anche dei danni gravi inferti ai propri assistiti ed esposti in premesse,

DIFFIDA

Il consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone e il suo attuale presidente Visentin Igor , dal persistere nel presente comportamento omissivo della decisione , comportamento che non merita alcun apprezzamento giuridico ed è inqualificabile, a 4 mesi dalla proposizione della istanza e a 18 mesi dalla fine dell’ impedimento de quo.

SI RISERVA

Ogni tutela legale nei confronti del COA di Pordenone e del suo attuale presidente, nessuna esclusa, e in particolare tutela risarcitoria per il danno professionale derivante da 3 mesi di illecito mantenimento in stato di cancellazione amministrativa.

CHIEDE FORMALMENTE

Le dimissioni di Visentin Igor da presidente del consiglio dell’ ordine degli avvocati di Pordenone.

Ci si riserva ogni ulteriore istanza e azione legale.

Con osservanza

Avv. Edoardo Longo

 


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