venerdì 27 marzo 2026

IL FIUME NONCELLO E IL GIOCO DELLE TRE CARTE

 


Che fine ha fatto il confronto fra l’ avvocato Edoardo Longo e gli “ ordinistici” fuori controllo della città  del Noncello che gli negano la ripresa della professione con stratagemmi penosi e  illegali ( cfr  https://monitore1980.blogspot.com/2025/12/scandalo-al-tribunale-di-pordenone.html  )  che sono una vergogna per l’ avvocatura stessa ? Ne parlavamo  in un post ( https://monitore1980.blogspot.com/2026/02/verso-lo-scontro-finale.html ) e molti lettori ci hanno chiesto notizie. A molti piacerebbe assistere a questo duello, benchè truccato .

Notizie non ce ne sono… benché la richiesta di confronto sia stata inoltrata già da un po’ di tempo e benchè sia obbligatoria una volta richiesta dall’ interessato, se ne sono perse le tracce e non è stata ancora mai fissata…. E ne è passato di tempo !

Del resto queste persone perseguono la tattica non proprio onorevole dell’ “ avvelenamento dei pozzi”, praticata dagli eserciti in fuga che consiste in questo : ben sapendo che l’ avvocato Longo ha diritto pacifico ad essere reiscritto, e che ciò primo o poi accadrà, che piaccia loro o no, intanto cercano di rubargli più tempo possibile prima che avvenga questo fatale evento che aborrono, rallentando il più possibile il suo accadere : non si sa mai : può essere che Edoardo, che non è proprio giovanissimo,  nel frattempo si sfibri, desista, rinunci  e – ancor meglio – muoia….ed in ogni caso, così facendo,  gli rubano tempo  che potrebbe invece dedicare al suo lavoro, e scavano, apposta,  ancora di più, nella voragine  dell’ enorme danno economico che gli stanno producendo, incuranti se un giorno dovranno essere chiamati a renderne conto.

In realtà, oltre alla fissazione dell’ atteso confronto, hanno imbucato negli oscuri recessi dei loro uffici anche la connessa istanza di reiscrizione , cercando di bloccarla a tempo indeterminato.  Con quale imbroglio, stavolta ? Eccolo spiegato efficacemente nelle righe di una segnalazione che l’ avvocato Longo ha nel frattempo già inoltrato ad autorità sovraordinate agli “ ordinistici” :




“Come già in procedenza a Voi comunicato, io ho svolto una istanza di reiscrizione ( che mi compete , come più volte illustratovi ) al locale ordine degli avvocati in data 14 gennaio 2026.

La mia istanza langue per motivi di ostruzionismo e defatigatori, già di per sé illegittimi oltre che odiosi e indegni di un organismo di pubblica utilità che dovrebbe essere assolutamente rigoroso nella applicazione della legge , pertanto già da due mesi.

Sennonchè, in data 13 febbraio mi veniva notificata, a ridosso della scadenza del termine per la decisione sul punto, l’ allegata ordinanza di prerigetto della istanza, asserendo che la stessa sarebbe stata inammissibile in quanto precedente istanza del 2024  non sarebbe stata ancora definita, in quanto al momento trovavasi ancora sub judice.

Replicavo con mia nota del 9.3.2026  chiedendo audizione ed evidenziando che in data 10 marzo us si teneva l’ udienza decisoria della Corte di Cassazione. A tutt’ oggi non esiste più la pendenza giudiziaria in oggetto e attendo la fissazione della relativa audizione richiesta, che non può protrarsi all’ infinito.

Ma non è questo il punto. Il punto di diritto è un altro. La legge professionale non vieta la proposizione di più istanza di reiscrizione, ma vieta solamente all’ art. 17 nr. 5 la plurima iscrizione a più albi professionali. Nulla dice in materia di pluralità di istanze.

Il CNF ha elaborato, in difetto di una espressa previsione normativa in ordine alla pluralità di istanze di iscrizione, un orientamento che vieta la proposizione di pluralità di istanze a DIVERSI ordini, in quanto, sostiene, la pluralità di istanze punterebbe alla pluralità di iscrizioni.

 Personalmente, trovo peregrina tale interpretazione, perché una istanza non è certo una iscrizione e già è immediatamente verificabile una doppia iscrizione con l’ esito ex lege della nullità della seconda iscrizione in termini cronologici. A parte però l’ opinabilità di detto orientamento suppletivo, non v’’è chi non veda come esso vieti la  pluralità di istanze a DIVERSI ENTI FORENSE, proprio perché la ratio è inibire la doppia  iscrizione a enti diversi  . Ma assolutamente non vieta la proposizione di più istanze al MEDESIMO ENTE, perché non porterebbe certo a una “ doppia iscrizione “ a enti diversi, ma semmai a una sola iscrizione e non c’è bisogno di sforzare la logica per coglierlo.

Pertanto , l’ ordinanza che qui segnalo è assolutamente illegale perché l’ istanza andava presa in esame  e decisa e  non  respinta  per le ragioni assurde  addotte da costoro  che sono solo il paravento di una ostilità radicata. “

Avete capito l’ imbroglio ?

Ancora tutto tace nel Palazzo dell’ Indecenza…. 

Ma Edoardo non è ancora morto e combattere gli fa bene alla salute. Si scordino tutti che desista o si arrenda. Sono concetti che non conosce.

Monitore Veneto

 

 

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